Applicazione della Legge Severino: la parola al Giudice Ordinario
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 28/05/2015 n° 11131
Con l’ordinanza in commento, le Sezioni Unite affermano che la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di sospensione dalla carica elettiva disposta ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 235 del 2012 ( c.d. Legge Severino) spetta al Giudice Ordinario.
Il Supremo Consesso richiama il consolidato principio secondo il quale, in materia di contenzioso elettorale, sono devolute al Giudice Ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo.
La giurisdizione del G.O. non incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta con l’impugnazione del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo (Cass. SS.UU. nn. 5574/2012, 3167/11, 23682/09, 8469/04,11646/2003).
A tale riguardo, ritiene che la sospensione si differenzia dalla decadenza soltanto per la sua durata (la prima è a tempo determinato, la seconda è a tempo indeterminato) ma non per il suo contenuto, per cui è ad essa assimilabile per ragioni di continenza. Pertanto, dal momento che il più (la decadenza) contiene il meno (la sospensione), anche la controversia sul provvedimento di sospensione è del Giudice Ordinario.
Precisa, inoltre, che il provvedimento del Prefetto, pur avendo effetto costitutivo della sospensione, non è espressione di discrezionalità della P.A. ma è a carattere vincolato. La sospensione, difatti, opera di diritto in presenza delle condizioni (nel caso in esame, sopravvenuta sentenza non definitiva di condanna per il reato di abuso d’ufficio) e per un arco temporale (diciotto mesi ) espressamente predefiniti dal Legislatore all’art. 11 del citato D.lgs. 235/2012, senza alcun margine di scelta in capo all’autorità amministrativa.
Chiarisce che l’atto sospensivo è destinato ad incidere sul diritto soggettivo dell'eletto allo svolgimento del mandato conferitogli dai cittadini, provocandone una temporanea compressione. Si tratta del diritto di elettorato passivo, il cui contenuto non si esaurisce nella mera partecipazione alla competizione elettorale ma si estende anche al successivo esercizio delle funzioni proprie della carica ricoperta.
Di conseguenza, applicando il tradizionale criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi, ossia sulla natura della situazione giuridica che si assume lesa, tali controversie rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
Di seguito il testo integrale del provvedi- mento.
Per approfondimenti:
- Codice penale e leggi collegate, commento giurisprudenziale sistematico, Forti Gabrio, Patrono Paolo, Zuccalà Giuseppe, Cedam, 2014.
(Altalex, 5 giugno 2015. Nota di Gianluigi Diodato)
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