21 Ottobre 2016 - Casi particolari di famiglia anagrafica, compilazione DSU
e ISEE studenti universitari, sono tra
i temi oggetto di nuove FAQ ISEE a cura dell’INPS,
redatte in base quesiti della consulta nazionale dei CAF e valide dal 29 maggio
2016. Come noto, l’indicatore si calcola sulla base di redditi e patrimoni dei
componenti il nucleo familiare, composto dalla famiglia anagrafica (persone
conviventi): le casistiche però posso essere così articolate da metterne in
dubbio la formazione.
Famiglia Anagrafica
Famiglia composta da genitori con prole, non
coniugati e conviventi ed entrambi – o une dei due – “minore emancipato”: si
applicano le regole per i figli maggiorenni: il figlio fa parte del nucleo dei
genitori anche se non convivente, se è a loro carico ai fini IRPEF a meno che
non sia sposato e non abbia figli.
Famiglia composta da nonni con nipoti minorenni
senza provvedimenti di affido: questi sono attratti nel nucleo familiare dei
genitori.
Studente universitario maggiorenne in affido
prorogato fino al 21esimo anno di età: può scegliere se fare nucleo a sè o far
parte di quello dei genitori affidatari.
Minore che vive con la madre, per il quale il
padre (che ha diversa residenza) versa assegni alla madre, anche senza
provvedimento giudiziario: nel compilare la DSU, la madre dovrà considerare il
genitore esterno al nucleo o come componente attratta o aggiuntiva, se
risposato o se ha avuto figli con altra persona; in entrambe le situazioni,
bisogna indicare nel quadro FC5 l’importo degli assegni per il figlio
effettivamente corrisposti dal padre e quello degli assegni effettivamente
percepiti dalla madre, da autocertificare anche se non dipendono da un
provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Genitori separati o divorziati con
provvedimento di uno Stato estero: nel calcolo delle prestazioni per figli
minorenni o per l’università, sono esclusi sia come componente aggiuntiva sia
come “componente attratta in presenza di trascrizione in Italia del
provvedimento rilasciato dall’Autorità competente dello Stato estero”.
Studente coniugato: per essere considerato
autonomo dalla famiglia d’origine, nel calcolo del reddito minimo di 6.500
euro, può conteggiare anche i redditi del coniuge dei due anni precedenti,
anche se non era ancora sposato. Se raggiunge la soglia di adeguatezza con i
redditi del coniuge, deve risiedere fuori dalla famiglia di origine da almeno
due anni, in un’abitazione non di proprietà di un membro della famiglia stessa.
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