giovedì 1 settembre 2016

Soggiorno in Svizzera per stranieri senza attività lucrativa


Grazie all’Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini dell’UE-27* o dell’AELS** l’entrata e il soggiorno in Svizzera sono estremamente facilitati, mentre per i cittadini di tutti gli altri Paesi sono applicate disposizioni più restrittive.


Per i cittadini di uno Stato UE-27*/AELS**

Le persone senza attività lucrativa, quali i pensionati e gli studenti, possono soggiornare in Svizzera a condizione che dispongano:
  • di risorse finanziarie sufficienti per provvedere al proprio sostentamento in Svizzera, senza dover dipendere dall’assistenza sociale e
  • di un’assicurazione malattia che copra anche i costi d’infortunio.
  • Gli studenti devono inoltre dimostrare di essere iscritti a un istituto scolastico riconosciuto (conferma d’immatricolazione).
I soggiorni fino a 90 giorni sull’arco di sei mesi non implicano l’obbligo del permesso. Per i soggiorni più lunghi occorre annunciarsi presso l’autorità cantonale della migrazione. Il permesso di dimora UE/AELS è valido cinque anni (gli studenti ottengono un permesso per la durata della formazione o un permesso di un anno prorogabile di anno in anno) ed è rinnovato automaticamente purché le condizioni continuino a essere soddisfatte.

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