Bail in, il decalogo per difendere i risparmi ed
evitare rischi con le banche
Ecco cosa cambia per i correntisti con le nuove regole del bail in: dieci
domande e risposte con tutte le novità in vigore dal 1° gennaio
11/01/2016 - Con
l’entrata in vigore del bail in, a partire
dal primo gennaio non è più lo Stato a intervenire in caso di dissesto bancario. A
intervenire saranno i soggetti in vario modo coinvolti nella vita della banca.
E gli stessi risparmiatori sono chiamati a prestare più
attenzione sulle loro scelte.
Cosa cambia dunque per i correntisti? Cosa prevedono le nuove regole?
Cos’è la procedura di risoluzione? E dunque, come funziona il bail
in e a quali strumenti finanziari si applica? Cosa succede a conti e depositi fino
a 100mila euro? E ai conti cointestati?
Un vademecum in dieci punti, predisposto dall’Abi e dalle
associazioni dei consumatori, risponde a tutte le domande e spiega ai
risparmiatori cosa cambia con le nuove regole europee sulle crisi bancarie.
Ecco tutte le novità.
1. Perché sono state
introdotte le nuove regole europee?
Le Istituzioni Europee hanno introdotto le nuove regole per gestire un’eventuale
crisi bancaria, partendo dal nuovo presupposto che il costo della crisi va
sostenuto principalmente all’interno della banca stessa, come accade per le
altre imprese. Di qui appunto la definizione di bail in.
2. Cosa prevedono le
nuove regole?
Prevedono il rafforzamento delle misure preventive a cui ogni banca dovrà
attenersi. Tra queste la predisposizione di un Piano di Risanamento, che
prevede cosa deve fare la banca in caso di eventi avversi. Le Autorità, inoltre,
potranno intervenire, in via precoce, per sollecitare l’attuazione dei piani di
risanamento, sostituire gli organi amministrativi e di controllo, avviare
l’amministrazione straordinaria.
3. E se la prevenzione
non fosse sufficiente?
In caso di crisi bancaria, le Autorità di Risoluzione preposte al controllo e
alla gestione delle crisi – ossia la Bce e la Banca d’Italia – avranno a
disposizione un insieme di misure, calibrate in funzione della gravità della
situazione, che prevedono, quale ultima istanza, l’avvio della cosiddetta
procedura di “risoluzione”.
4. In cosa consiste la
procedura di risoluzione?
È un pacchetto di misure che potrà essere richiesto alla banca in crisi dalle
Autorità di Risoluzione per risanare il più rapidamente possibile la
situazione. Tra i vari strumenti di risoluzione c’è il cosiddetto bail in o
salvataggio interno.
5. Come funziona il
salvataggio interno (bail in)?
Con il bail in il capitale della banca in crisi viene ricostituito mediante
l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari
posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari
potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni
come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse,
analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite.
In ogni caso, l’eventuale perdita per i creditori della banca non potrà essere
mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della
stessa.
6. A quali altri
strumenti bancari si applica il bail in?
Il principio base del bail in è che chi detiene strumenti finanziari
più rischiosi contribuisca in misura maggiore all’eventuale
risanamento: gli azionisti sono dunque i primi chiamati a intervenire. Solo a
seguire, e solo se il contributo degli azionisti fosse insufficiente, verrà
chiamato a contribuire chi detiene altre categorie di strumenti, secondo un
prefissato schema di priorità di intervento che prevede, in
successione:
a) Azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni
di risparmio e le obbligazioni convertibili
b) Titoli subordinati senza garanzia; crediti non garantiti, come le
obbligazioni bancarie non garantite
c) Depositi superiori a 100 mila euro di persone fisiche e Pmi, solo per la
parte eccedente i 100 mila.
Fino al 31 dicembre 2018, i depositi superiori a 100 mila euro delle imprese e
quelli interbancari contribuiscono alla risoluzione in ugual misura rispetto
agli altri crediti non garantiti. Dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo
dopo le obbligazioni bancarie non garantite.
7. Cosa succede poi ai
conti e depositi fino a 100 mila euro?
Assolutamente nulla. Fino a 100 mila euro per depositante, infatti, conti
correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparmio, assegni
circolari e certificati di deposito nominativi sono da tempo tutelati dai fondi
di Garanzia dei Depositi a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia.
Oltre la soglia dei 100 mila euro, i depositi non vengono coinvolti
automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo se il contributo richiesto
agli strumenti più rischiosi (azioni, obbligazioni subordinate, titoli senza
garanzia e così via) non fosse sufficiente a risanare la banca».
8. E cosa
succede ai conti cointestati?
Nel caso di un conto cointestato a due persone l’importo massimo garantito
è 200 mila euro, mentre nel caso di due conti intestati alla stessa persona
presso la stessa banca l’importo garantito è comunque 100 mila. La garanzia del
Fondo, infatti, non riguarda il conto ma è stabilita per ogni singolo
depositante e per banca.
9. Quali altri
strumenti sono esclusi dal bail in?
Oltre ai depositi fino a 100 mila euro sono esclusi dal bail in:
a)Le obbligazioni bancarie garantite (ad esempio i covered bond)
b)I titoli depositati in un conto titoli (se non sono stati emessi dalla banca
coinvolta nel bail-in)
c)Le disponibilità dei clienti custodite presso la banca, come il contenuto
delle cassette di sicurezza
d)I debiti della banca verso dipendenti, fornitori, fisco ed enti previdenziali
ovvero quanto riguarda retribuzioni, prestazioni pensionistiche e servizi
essenziali per il funzionamento della banca. Possono comunque essere escluse
dal bail-in anche categorie ulteriori di strumenti secondo una valutazione che
verrà fatta di volta in volta dalla nuova Autorità di Risoluzione Europea o
dall’Autorità di Risoluzione Nazionale.
10. Il bail in si può
applicare a strumenti sottoscritti prima del 1 gennaio 2016?
Sì, in caso di crisi di una banca, il bail-in si può applicare anche agli
strumenti finanziari già in possesso dei clienti prima di questa data.
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