mercoledì 9 marzo 2016

Riforma del processo civile

Diritto e giustizia

Riforma del processo civile

informazioni aggiornate a lunedì, 7 marzo 2016


L'Assemblea della Camera avvia, il 7 marzo 2016, l'esame di un disegno di legge che delega il Governo a riformare ampi istituti del processo civile, in un'ottica di specializzazione e semplificazione dell'offerta di giustizia, e interviene direttamente sul rito per i licenziamenti illegittimi e sul procedimento ingiuntivo.
Le deleghe al Governo
Il disegno di legge A.C. 2953-A delega il Governo a riformare organicamente il processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione e si muove lungo le seguenti linee direttrici.
La specializzazione dell'offerta di giustizia
Il disegno di legge prevede infatti, in primo luogo, l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e, conseguentemente, una rideterminazione delle dotazioni organiche.
Nell'ottica della specializzazione va letta anche la soppressione del tribunale per i minorenni (soppressione che opera non solo in riferimento alle competenze civili, ma anche per le competenze penali): contestualmente, il disegno di legge delega il Governo ad istituire sezioni specializzate presso i tribunali distrettuali e le corti d'appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori.
In particolare, avranno competenze in primo grado le sezioni specializzate circondariali, istituite presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello (che si occuperanno delle controversie attualmente di competenza del tribunale ordinario relative a stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori; dei procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale per i minorenni (con limitate eccezioni); e dei procedimenti attribuiti oggi al giudice tutelare in materia di minori ed incapaci). Funzioni di primo grado avranno anche le sezioni specializzate distrettuali, istituite presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate di corti d'appello (procedimenti previsti dalla legge sulle adozioni; procedimenti previsti dagli articoli 330, 332 e 333 c.c.; procedimenti relativi ai minori non accompagnati ed ai minori richiedenti asilo; procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni, diversi da quelli previsti dall'art. 38 disp.att. c.c. (che vengono attribuiti alle sezioni circondariali), tanto in materia civile, quanto in materia penale e amministrativa.
Per il secondo grado, ulteriori apposite sezioni specializzate dovranno essere istituite presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate delle corti d'appello,con garanzia che le funzioni siano esercitate in via esclusiva da parte dei magistrati ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato.
In sede penale, le competenze per i procedimenti penali a carico di minorenni, oggi del Tribunale per i minorenni, dovranno essere attribuite alle sezioni specializzate distrettuali.
L'accelerazione dei tempi del processo civile
Il disegno di legge delega prevede l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti. In sintesi, il Governo dovrà:
  • riformare il processo civile di primo grado valorizzando l'istituto della proposta di conciliazione del giudice; assicurando la semplicità, concentrazione ed effettività della tutela e la ragionevole durata del processo; ridurre il numero di controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale e prevedere solo presso questo giudice l'applicazione del rito ordinario di cognizione; applicare il rito sommario di cognizione a tutte le controversie devolute al tribunale monocratico, diverse dalle controversie di lavoro;
  • riformare il giudizio di appello consentendo, tra l'altro, che a decidere dell'appello ossa essere un giudice monocratico, a fronte di materie dalla ridotta complessità giuridica o contenuta rilevanza economica; consentire al giudice dell'appello di depositare una relazione sulle ragioni dell'inammissibilità dell'impugnazione sulla quale si apre un contraddittorio scritto con le parti; introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito;
  • riformare il giudizio di cassazione, eliminando il c.d. filtro in Cassazione, per sostituirlo con un'udienza in camera di consiglio; favorire la funzione nomofilattica della Cassazione, ad esempio attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli, secondo criteri di rilevanza delle questioni; prevedere modelli sintetici di motivazione delle decisioni della Cassazione, eventualmente attraverso il rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti; prevedere una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo;
  • riformare le procedure di esecuzione forzata, in particolare ridefinendo il ruolo dell'ufficiale giudiziario;
  • ridurre e semplificare i procedimenti speciali, potenziare l'istituto dell'arbitrato;
  • riformare la disciplina della eccepibilità e rilevabilità della questione di giurisdizione, introducendo limitazioni temporali;
  • modificare la disciplina sulla condanna alle spese per lite temeraria;
  • introdurre nel codice di procedura civile il principio di sinteticità, da applicare tanto agli atti di parte, quanto agli atti del giudice.
L'adeguamento della procedura civile al processo telematico
Il disegno di legge delega il Governo ad adeguare le norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, inserendo le disposizioni sull'attuazione del processo telematico nell'alveo del codice di procedura civile. Il Governo dovrà inoltre intervenire sulle modalità di identificazione degli utenti telematici, sulle modalità di deposito telematico degli atti processuali e sul conseguente rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.
La delega richiede inoltre che sia individuato un sistema di monitoraggio del funzionamento del sistema telematico che consenta la rimessione in termini della parti che violino i termini processuali a causa di malfunzionamenti e sia introdotto uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali, accessibile anche alle persone diversamente abili, che consenta anche il caricamento di immagini, filmati e tracce sonore.
Ulteriori principi e criteri direttivi riguardano le sanzioni processuali per la violazione degli standard tecnici, l'obbligo per il giudice di depositare telematicamente gli atti, la firma elettronica degli atti processuali, il fascicolo informatico, i registri di cancelleria, l'obbligo per imprese e professionisti di dotarsi di posta elettronica certificata.
Dossier
L'abrogazione del rito Fornero
Il disegno di legge A.C. 2953-A abroga le disposizioni della c.d. Legge Fornero (legge n. 92 del 2012) che prevedono un rito speciale per le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti illegittimi, disponendo la contestuale applicazione del rito del lavoro, con alcune peculiarità. Viene infatti disposto che alla trattazione delle controversie relative all'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (licenziamenti illegittimi) i giudici debbano riservare specifici giorni nel calendario, avendo cura di trattare e definire tali giudizi con particolare speditezza; spetterà ai dirigenti degli uffici giudiziari vigilare sull'osservanza di questa disposizione. Una norma transitoria specifica che i giudizi già introdotti con il rito Fornero prima dell'entrata in vigore della legge delega dovranno essere definiti in base al vecchio rito.
Le modifiche al procedimento ingiuntivo
Il disegno di legge modifica due aspetti specifici del procedimento d'ingiunzione:
  • l'art. 648 c.p.c., relativo alla provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione: la riforma allarga il campo d'applicazione della provvisoria esecuzione anche alle opposizioni proposte per vizi procedurali, chiedendo al giudice di verificare se tali vizi non siano manifestamente infondati. In caso di manifesta infondatezza, dunque, neanche un'opposizione proposta per vizi formali può impedire la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
  • l'art. 634 c.p.c., relativo alla prova scritta del diritto fatto valere, idonea a fondare l'ingiunzione di pagamento o di consegna: la riforma aggiunge al catalogo di atti che possono fondare l'ingiunzione la fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesta l'annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili del creditore.
Lo smaltimento dell'arretrato
Infine, il disegno di legge A.C. 2953-A dispone in ordine all'efficienza del sistema giudiziario e alla celere definizione delle controversie. In particolare, la riforma specifica che i capi degli uffici giudiziari devono redigere entro il 31 gennaio di ogni anno un nuovo programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, tenendo conto dei risultati conseguiti negli anni precedenti ed evidenziando gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti conseguibili nel successivo quadriennio, con particolare riferimento alle pendenze ultratriennali. Slla base di tali programmi e delle statistiche relative allo smaltimento dell'arretrato, saranno assegnati agli uffici giudiziari i fondi per l'incentivazione del personale, già previsti dal decreto-legge n. 98 del 2011 (art. 37).



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