Diritto e giustizia
Riforma del processo civile
informazioni aggiornate a lunedì, 7
marzo 2016
L'Assemblea della Camera avvia, il 7 marzo 2016, l'esame di un disegno di
legge che delega il Governo a riformare ampi istituti del processo civile, in
un'ottica di specializzazione e semplificazione dell'offerta di giustizia, e
interviene direttamente sul rito per i licenziamenti illegittimi e sul procedimento
ingiuntivo.
- Le deleghe al Governo
- L'abrogazione del rito Fornero
- Le modifiche al procedimento ingiuntivo
- Lo smaltimento dell'arretrato
Le deleghe al Governo
Il disegno di legge A.C. 2953-A delega il Governo a riformare organicamente
il processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e
specializzazione e si muove lungo le seguenti linee direttrici.
La specializzazione dell'offerta di
giustizia
Il disegno di legge prevede infatti, in primo luogo, l'ampliamento delle
competenze del tribunale delle imprese e, conseguentemente, una
rideterminazione delle dotazioni organiche.
Nell'ottica della specializzazione va letta anche la soppressione del
tribunale per i minorenni (soppressione che opera non solo in riferimento alle
competenze civili, ma anche per le competenze penali): contestualmente, il
disegno di legge delega il Governo ad istituire sezioni specializzate
presso i tribunali distrettuali e le corti d'appello, cui devolvere le controversie
relative alla persona, alla famiglia e ai minori.
In particolare, avranno competenze in primo grado le sezioni
specializzate circondariali, istituite presso il tribunale del capoluogo
del distretto di corte d'appello (che si occuperanno delle controversie
attualmente di competenza del tribunale ordinario relative a stato e capacità
delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori; dei
procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale per i minorenni
(con limitate eccezioni); e dei procedimenti attribuiti oggi al giudice
tutelare in materia di minori ed incapaci). Funzioni di primo grado avranno
anche le sezioni specializzate distrettuali, istituite presso le Corti
d'appello e le sezioni distaccate di corti d'appello (procedimenti previsti
dalla legge sulle adozioni; procedimenti previsti dagli articoli 330, 332 e 333
c.c.; procedimenti relativi ai minori non accompagnati ed ai minori richiedenti
asilo; procedimenti attualmente devoluti al tribunale per i minorenni, diversi
da quelli previsti dall'art. 38 disp.att. c.c. (che vengono attribuiti alle
sezioni circondariali), tanto in materia civile, quanto in materia penale e
amministrativa.
Per il secondo grado, ulteriori apposite sezioni specializzate
dovranno essere istituite presso le Corti d'appello e le sezioni distaccate
delle corti d'appello,con garanzia che le funzioni siano esercitate in via
esclusiva da parte dei magistrati ovvero, ove ciò non sia possibile, che detti
procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato.
In sede penale, le competenze per i procedimenti penali a carico di minorenni,
oggi del Tribunale per i minorenni, dovranno essere attribuite alle sezioni
specializzate distrettuali.
L'accelerazione dei tempi del
processo civile
Il disegno di legge delega prevede l'estensione del rito sommario di
cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare
l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di
sinteticità degli atti. In sintesi, il Governo dovrà:
- riformare
il processo civile di primo grado valorizzando l'istituto della proposta di
conciliazione del giudice; assicurando la semplicità, concentrazione ed
effettività della tutela e la ragionevole durata del processo; ridurre il
numero di controversie per le quali il tribunale giudica in composizione
collegiale e prevedere solo presso questo giudice l'applicazione del rito
ordinario di cognizione; applicare il rito sommario di cognizione a tutte
le controversie devolute al tribunale monocratico, diverse dalle
controversie di lavoro;
- riformare
il giudizio di appello consentendo, tra l'altro, che a decidere
dell'appello ossa essere un giudice monocratico, a fronte di materie dalla
ridotta complessità giuridica o contenuta rilevanza economica; consentire
al giudice dell'appello di depositare una relazione sulle ragioni
dell'inammissibilità dell'impugnazione sulla quale si apre un
contraddittorio scritto con le parti; introduzione di criteri di maggior
rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità delle questioni
pregiudiziali di rito;
- riformare
il giudizio di cassazione, eliminando il c.d. filtro in Cassazione, per
sostituirlo con un'udienza in camera di consiglio; favorire la funzione
nomofilattica della Cassazione, ad esempio attraverso la razionalizzazione
della formazione dei ruoli, secondo criteri di rilevanza delle questioni;
prevedere modelli sintetici di motivazione delle decisioni della
Cassazione, eventualmente attraverso il rinvio a precedenti, laddove le
questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti; prevedere
una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del
massimario e del ruolo;
- riformare
le procedure di esecuzione forzata, in particolare ridefinendo il ruolo
dell'ufficiale giudiziario;
- ridurre
e semplificare i procedimenti speciali, potenziare l'istituto dell'arbitrato;
- riformare
la disciplina della eccepibilità e rilevabilità della questione di
giurisdizione, introducendo limitazioni temporali;
- modificare
la disciplina sulla condanna alle spese per lite temeraria;
- introdurre
nel codice di procedura civile il principio di sinteticità, da
applicare tanto agli atti di parte, quanto agli atti del giudice.
L'adeguamento della procedura civile
al processo telematico
Il disegno di legge delega il Governo ad adeguare le norme processuali
all'introduzione del processo civile telematico, inserendo le disposizioni
sull'attuazione del processo telematico nell'alveo del codice di procedura
civile. Il Governo dovrà inoltre intervenire sulle modalità di identificazione
degli utenti telematici, sulle modalità di deposito telematico degli atti processuali
e sul conseguente rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito.
La delega richiede inoltre che sia individuato un sistema di monitoraggio
del funzionamento del sistema telematico che consenta la rimessione in termini
della parti che violino i termini processuali a causa di malfunzionamenti e sia
introdotto uno schema informatico per la predisposizione degli atti
processuali, accessibile anche alle persone diversamente abili, che consenta
anche il caricamento di immagini, filmati e tracce sonore.
Ulteriori principi e criteri direttivi riguardano le sanzioni processuali
per la violazione degli standard tecnici, l'obbligo per il giudice di
depositare telematicamente gli atti, la firma elettronica degli atti
processuali, il fascicolo informatico, i registri di cancelleria, l'obbligo per
imprese e professionisti di dotarsi di posta elettronica certificata.
Dossier
- Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo
civile
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°302/1, pubblicato il 7 marzo 2016 - Delega
al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile
Schede di lettura
Servizio Studi
Collana: Progetti di legge n°302, pubblicato il 6 maggio 2015
L'abrogazione del rito Fornero
Il disegno di legge A.C. 2953-A abroga le disposizioni della
c.d. Legge Fornero (legge n. 92 del 2012) che prevedono un rito
speciale per le controversie aventi ad oggetto i licenziamenti illegittimi,
disponendo la contestuale applicazione del rito del lavoro, con alcune
peculiarità. Viene infatti disposto che alla trattazione delle controversie
relative all'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori
(licenziamenti illegittimi) i giudici debbano riservare specifici giorni
nel calendario, avendo cura di trattare e definire tali giudizi con particolare
speditezza; spetterà ai dirigenti degli uffici giudiziari vigilare
sull'osservanza di questa disposizione. Una norma transitoria specifica
che i giudizi già introdotti con il rito Fornero prima dell'entrata in
vigore della legge delega dovranno essere definiti in base al vecchio rito.
Le modifiche al procedimento
ingiuntivo
Il disegno di legge modifica due aspetti specifici del procedimento
d'ingiunzione:
- l'art.
648 c.p.c., relativo alla provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo
in pendenza di opposizione: la riforma allarga il campo d'applicazione
della provvisoria esecuzione anche alle opposizioni proposte per vizi
procedurali, chiedendo al giudice di verificare se tali vizi non siano
manifestamente infondati. In caso di manifesta infondatezza, dunque,
neanche un'opposizione proposta per vizi formali può impedire la
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
- l'art.
634 c.p.c., relativo alla prova scritta del diritto fatto
valere, idonea a fondare l'ingiunzione di pagamento o di consegna: la
riforma aggiunge al catalogo di atti che possono fondare l'ingiunzione la
fattura, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
che attesta l'annotazione della fattura stessa nelle scritture contabili
del creditore.
Lo smaltimento dell'arretrato
Infine, il disegno di legge A.C. 2953-A dispone in ordine all'efficienza
del sistema giudiziario e alla celere definizione delle controversie. In
particolare, la riforma specifica che i capi degli uffici giudiziari devono
redigere entro il 31 gennaio di ogni anno un nuovo programma per la gestione
dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, tenendo conto
dei risultati conseguiti negli anni precedenti ed evidenziando gli obiettivi di
riduzione della durata dei procedimenti conseguibili nel successivo
quadriennio, con particolare riferimento alle pendenze ultratriennali. Slla
base di tali programmi e delle statistiche relative allo smaltimento
dell'arretrato, saranno assegnati agli uffici giudiziari i fondi per
l'incentivazione del personale, già previsti dal decreto-legge n. 98 del
2011 (art. 37).
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