martedì 6 maggio 2014

SIAE: diritto di seguito, in GU l’elenco degli autori che non hanno ancora rivendicato i compensi


29282_siae_paginaRoma, 5 Maggio 2014 – La Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 99 del 30 Aprile 2014 l’elenco degli artisti beneficiari del diritto di seguito che non hanno ancora rivendicato i compensi ad essi spettanti.
Ai sensi dell’art. 47 del Regolamento di esecuzione della disciplina prevista dalla Legge sul diritto d’autore n. 633/41 a tutela del diritto di seguito, la SIAE pubblica, infatti, semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale l’elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto maturato a seguito di una vendita delle loro opere.
La Legge sul diritto d’autore riconosce all’autore di un’opera d’arte e ai suoi aventi causa il diritto di percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite, successive alla prima, delle opere stesse, concluse grazie a “intermediari professionisti del mercato dell’arte”.

La SIAE ha già provveduto a dare notizia della vendita agli aventi diritto o ai loro aventi causa di cui possiede i recapiti e a pubblicare trimestralmente sul proprio sito istituzionale l’elenco delle vendite avvenute. Come disposto dal secondo comma dell’art.154 della Legge sul diritto d’autore n.633/41, i compensi del diritto di seguito sono tenuti a disposizione dalla SIAE per gli aventi diritto per un periodo di cinque anni dal momento in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
Gli autori il cui nominativo è presente nell’elenco – o i loro aventi causa – dovranno contattare gli Uffici SIAE – Sezione OLAF (Viale della Letteratura 30, 00144 Roma) per far valere il proprio diritto a norma di legge. La normativa, i contatti e la modulistica relativa all’esercizio del diritto sono in ogni caso presenti sul sito istituzionale della SIAE (http://www.siae.it/OlafDDS.asp).
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Diritto di seguito
Il “diritto di seguito” (droit de suite), è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.
Con la Legge 1 marzo 2002, n. 39 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea-Legge comunitaria 2001 ”, il Governo era stato delegato ad emanare il decreto di attuazione della Direttiva 2001/84/CE sul “diritto di seguito”.
Ciò è avvenuto con il Dlgs n.118 del 13/2/2006 “Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale” pubblicato nella G.U. serie generale n. 71 del 25/3/2006 e in vigore dal 9/4/2006.
Il compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Saranno quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre saranno escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso sarà in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita.
In base alla norma, per opere d’arte si intendono le creazioni originali dell'artista, come quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie ed esemplari considerati come opere d’arte e originali, nonché i manoscritti.
La SIAE è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all’Ente.
La SIAE già riceve i diritti dei propri aderenti da parte delle società d’autori consorelle nei cui paesi il diritto di seguito è stato introdotto.
Segue scheda informativa che reca i principali elementi della nuova normativa.

OPERE SOGGETTE AL DIRITTO DI SEGUITO
(anche anonime e pseudonime)
  1. originali delle opere delle arti figurative come quadri, "collages", dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, le opere in vetro, fotografie e gli originali dei manoscritti;
  2. copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, purché numerate, firmate o debitamente autorizzate dall'autore.
COMPENSIIl compenso è calcolato sul prezzo di vendita, al netto dell’imposta, in base percentuale differenziata in relazione ai diversi scaglioni, sono così determinati:
  1. 4% per la parte del prezzo di vendita fino a € 50.000,00; (*)
  2. 3% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 50.000,01 e € 200.000,00;
  3. 1% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 200.000,01 e € 350.000,00;
  4. 0,5% per la parte del prezzo di vendita compresa tra € 350.000,01e € 500.000,00;
  5. 0,25% per la parte del prezzo di vendita superiore a € 500.000,00;
L'importo totale del compenso non può essere comunque superiore a € 12.500,00.(*) Le vendite effettuate fino al 20/3/2008 saranno trattate secondo quanto disposto dalla Direttiva Europea 2001/84 (modificata dall’art. 11 della L. 34/2008) con il quale il calcolo veniva eseguito sulla differenza di prezzo tra € 3.000,00 ed € 50.000,00.


CALCOLA IL COMPENSO
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE ALLA SIAECase d'asta, gallerie d'arte e commercianti di opere d'arte che intervengono nella vendita in qualità di venditori, acquirenti o intermediari.
N.B. il compenso è a carico del venditore.
OPERAZIONI SOGGETTE AL DIRITTO DI SEGUITOVendite d’opere e manoscritti che prevedono l’intervento, a titolo di venditori, acquirenti o intermediari, dei professionisti del mercato dell’arte con prezzi- al netto dell’imposta- pari o superiori a € 3.000,00.
Il diritto non si applica, inoltre, quando il venditore (professionista) abbia acquistato l’opera direttamente dall’autore nei tre anni precedenti la vendita ed il prezzo di quest’ultima non superi € 10.000,00.
La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall’acquisto, salvo prova contraria fornita dal venditore.
BENEFICIARI DEL DIRITTO DI SEGUITOAutori italiani e della Comunità Europea e loro eredi. In mancanza di successione entro il sesto grado i compensi sono devoluti all’ENAP. Agli autori extracomunitari il compenso viene riconosciuto a condizione di reciprocità. Si prescinde dalla reciprocità per gli autori stranieri abitualmente residenti in Italia.
Al momento la SIAE non dispone di un documento ufficiale con l’indicazione dei paesi esteri nei quali è operativo il diritto di seguito e con i quali valgono, quindi, gli accordi di reciprocità. Pertanto, nel frattempo, si può fare riferimento all’elenco elaborato dalla Società autori francese ADAGP, consorella della SIAE.
Si segnala che il diritto di seguito è attivo anche in California benché non compresa nel predetto elenco.
DURATA DELLA TUTELADura tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte è un diritto inalienabile e non può fornire oggetto di rinuncia, nemmeno preventivamente.
DICHIARAZIONE VENDITE
  1. via WEB previa sottoscrizione di un contratto;
  2. Modello DDS01;
PAGAMENTO DIRITTO DI SEGUITO- MAV bancario;
- Carta di Credito;
- Bonifico Bancario.

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