domenica 4 maggio 2014

Consap sbaglia? Consap paga...


Giudice di Pace Firenze, sentenza 19.02.2013 (Agostino Gori)
Una sentenza interessante, peraltro già avente valore di cosa giudicata, che lo scrivente ritiene unica nel suo genere. La CONSAP S.p.A., che gestisce, per legge, le compensazioni tra le varie imprese assicuratrici nel sistema dell’RCA ad indennizzo diretto, viene condannata per non aver tempestivamente fornito ad un assicurato il valore del sinistro pagato ad un danneggiato.
Questa omissione ha impedito, infatti, all’assicurato, di esercitare il proprio diritto a rimborsare quanto versato dalla propria compagnia assicurativa e quindi a non vedersi aumentare il premio assicurativo per effetto dell’applicazione della clausola bonus/malus ormai presente in tutti i contratti di assicurazione RCA.
Questi i fatti. In data 01 agosto 2008, la sig.ra O. A. N., si trovava a bordo della vettura, quando, nel compiere manovra di retromarcia, andava ad urtare il motociclo tg….., parcheggiato, che si adagiava sul fianco destro. Il proprietario del motociclo, sig. C. si trovava a pochi metri di distanza. Le parti, nonostante il diverbio dovuto all’entità dei danni che sarebbero stati causati dall’urto, raccoglievano i reciproci dati al fine di aprire la posizione presso le rispettive compagnie assicurative, atteso che il sig. C., lamentando impegni imminenti, decideva di allontanarsi. Il sig. C. veniva poi prontamente risarcito per il danno occorsogli, dalla propria compagnia assicurativa, a seguito della procedura di indennizzo diretto.
In data 22.04.2009, la sig.ra O. inviava a Consap SpA una raccomandata chiedendo di fornire indicazione circa l’importo pagato dalla compagnia al proprio assicurato. Detta richiesta veniva avanzata al fine di valutare la convenienza di rimborsare il sinistro per evitare la maggiorazione del premio contemplata nei contratti con clausole bonus malus e assimilate.
Consap comunicava alla sig.ra O. che il sinistro era stato solo parzialmente liquidato e non essendo definitivo, non era rimborsabile.
Il successivo 14 maggio 2009, la sig.ra O. comunicava a Consap che all’esito del colloquio con il proprio assicuratore, il sinistro in questione risultava chiuso in via definitiva già nel 2008; ciò premesso chiedeva che venisse comunicata la somma versata dalla compagnia a chiusura del sinistro. La sig.ra O. lamentava anche il fatto di essere stata costretta a versare la maggiorazione di premio legata a detto sinistro per il quale, fatte le debite valutazioni, avrebbe voluto valutare l’eventualità e l’opportunità di rimborsare direttamente il sinistro. Consap manteneva la sua posizione iniziale.
Il successivo 25 giugno 2009, il patrocinatore dell’ attrice, inviava ulteriore missiva alla Consap, facendo presente come, nonostante le reiterare richieste, questa non fosse stata in grado di quantificare l’ammontare delle somme liquidate dalla compagnia assicurativa al proprio assicurato, impedendo alla sig.ra O l’esercizio del diritto di mantenere la propria classe di merito rimborsando l’importo dei danni arrecati.
Insomma, a più di due anni di distanza del sinistro e dal pagamento del relativo indennizzo, l’attrice non era in grado di conoscere da Consap l’effettivo ammmontare del sinistro medesimo.
Come è noto, la Consap ha per oggetto principale l'esercizio, in regime di concessione, di servizi assicurativi pubblici, nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidatele sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni,  in particolare:
  1. la gestione dei Fondi di Garanzia e Solidarietà;
  2. il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano;
  3. la gestione della Stanza di Compensazione.
Se ne deduce direttamente che la Consap è responsabile di quello che viene inserito nella stanza di compensazione a seguito dell’introduzione del sistema cd di “indennizzo diretto”.
Orbene, per quanto concerne i diritti degli assicurati, la normativa, anche in base alle circolari emanate dall’Isvap (si veda in tal senso la n. 502/D del 2003), consente all’assicurato stesso di poter rimborsare alla compagnia l’importo liquidato al terzo danneggiato al fine di evitare la maggiorazione del premio connessa al verificarsi del sinistro.
Detta facoltà è stata interdetta all’attrice che nonostante le numerose richieste, non è stata in grado di sapere tempestivamente per quale importo il sinistro indicato nella parte in fatto del presente atto sia stato risarcito, e questo per fatto e colpa di Consap.
La sig.ra O. si è vista pertanto costretta a dover adire le competenti sedi al fine di trovare soddisfazione in ordine alla violazione dei propri diritti dopo che CONSAP si era rifiutata di partecipare la tentavi di conciliazione attivato proprio dall’attrice mediante domanda alla Camera di Commercio di Firenze..
Il Giudice di Pace di Firenze, pur con motivazione davvero succinta, ha però colto pienamente nel segno avendo acclarato che il sinistro era stato rimborsato nel 2008 e che a fine 2009 Consap non era stata ancora in grado di comunicarne l’importo alla sig.ra O. impedendole di esercitare il suo diritto a rimborsare la compagnia assicurativa (evitando l’applicazione della clausola bonus/malus) e, quindi, creandole un danno suscettibile di risarcimento monetario.
Per approfondimenti:
(Altalex, 25 marzo 2014. Nota di Agostino Gori)





Giudice di Pace di Firenze
Sezione IV
Sentenza 19 febbraio 2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI  PACE DI FIRENZE
SEZ. IV
AVV. ETTORE GRIMALDI
Ha pronunciato la seguente
  
SENTENZA
nella causa iscritta al N. xxxx/2011 R.G.


TRA
O A N - res.te in xxxxx  (Avv. Massimiliano Duro Coroni)
- attrice -
E
CONSAP S,p.A. - in persona del legale rapp.te p.t. (Avv. xxxxxxx - Avv, xxxxxxxx)
 - convenuta -
Oggetto: pagamento somma.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante O. A. N. conveniva in giudizio la s.p.a. CONSAP per l'accertamento di obbligo e conseguente condanna al pagamento di somma, oltre interessi e spese del procedimento. Assumeva l'attrice che a seguito di sinistro stradale di cui era responsabile (fatto del 01/08/08) aveva inviato denuncia per mezzo telefax (13/11/08). Con successiva racc.ta del 22/04/09 l'istante richiedeva informazioni sull’importo pagato in risarcimento dalla compagnia ass.va FFF (garante dell'antagonista danneggiato nel sinistro) e veniva a conoscenza dalla CONSAP che il sinistro era stato solo parzialmente liquidato.
Successivamente - in data 14/05/09 - l'attrice comunicava alla CONSAP che all'esito di colloquio con il proprio assicuratore il sinistro risultava chiuso in via definitiva e richiedeva ancora informazioni sull’importo liquidato a chiusura del sinistro, lamentando di essere stata di conseguenza costretta a versare la maggiorazione del premio senza aver potuto valutare la possibilità di evitare quest'ultima circostanza rimborsando direttamente il danno del sinistro. Con racc.ta del 25/06/09 l'attrice rappresentava alla CONSAP di non essere stata posta in condizioni di evitare la maggiorazione del premio valutando la possibilità' di rimborsare direttamente il danno arrecato nel sinistro stradale.
L'attrice richiedeva quindi il rimborso di euro 201,52 quale maggiorazione del costo di polizza conseguente al sinistro del 01/08/08 (veicolo con tg. yyyyyy), chiedeva ancora di essere tenuta indenne dalle eventuali e consequenziali maggiorazioni dei costi delle polizze per il futuro e i mancati risparmi quali effetti della mancata progressioni migliorativa nel meccanismo contrattuale del bonus/malus.
Si costituiva la CONSAP s.p.a, resistendo alle domande dell'attrice.
Nel prosìeguo la causa veniva istruita per mezzo di escussione testimoniale; successivamente il giudizio - sulle conclusioni precisate - veniva ritualmente in decisione.
Motivi della decisione
Dalla documentazione allegata dall'istante, si rileva che la medesima ha in più' occasioni e per iscritto richiesto informazioni alla CONSAP convenuta circa il quantum liquidato al proprio antagonista nel sinistro stradale di cui si era resa responsabile. Risulta ancora, per tabulas e sentito il sig. ZZZZZZ (danneggiato del sinistro e garantito per la r.c.a, con la s.p.a. FFFFFF), che per l'incidente vennero liquidati euro 300,00 nel corso del 2008. Appare pertanto chiaro e dimostrato che l'attrice, in ragione della proprietà' del veicolo con tg. yyyyyyy (garantito con la s.p.a. SSSSSS), e' stato di fatto impedito l'esercizio contrattualmente previsto di scelta nel rimborso diretto del danno cagionato da sinistro stradale in luogo dell'aumento del premio.
Le domande dell'attrice debbono ritenersi, quindi, meritevoli di accoglimento, fatta esclusione per la richiesta di rimborso dei risparmi mancati e conseguenti alla progressione migliorativa degli scaglioni bonus/malus la cui quantificazione non appare - in difetto di elementi pia' puntuali e precisi - valutabile in via equitativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunziando, condanna la parte convenuta:

- a versare all'attrice euro 201,52 quale maggiorazione del costo di polizza conseguente alla definizione del sinistro stradale del 01/08/08;

- a tenere indenne l'attrice dalle eventuali maggiorazioni dei costi di polizza relativi al veicolo con tg. yyyyyy a venire fino al ritorno nella classe di merito previgente al sinistro.

Disattesa qui ogni altra domanda, condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in  € 55,00- per spese ed € 600,00 per competenze/onorari, oltre IVA e CAP, in favore di parte attrice.

COSI DECISO IN FIRENZE  19 febbraio 2013.

Nessun commento:

Posta un commento