lunedì 28 gennaio 2013

Caldaia non a norma?


Ne risponde il manutentore che non ne impedisce l'uso




Il solo fatto di aver lasciato libero il cliente di utilizzare una caldaia 

potenzialmente dannosa, in quanto dotata di un componente non originale, costituisce una grave imprudenza, fonte di responsabilità e l'eventuale effettuazione di una perizia tecnica in sede dibattimentale appare del tutto ininfluente. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 13 dicembre 2012, n. 48229.

Un manutentore viene chiamato, con contratto d’opera, per controllare l’installazione e il malfunzionamento di una caldaia a gas in una casa. Non compiendo correttamente il proprio lavoro, causa un’intossicazione collettiva degli inquilini, della quale viene ritenuto responsabile, per aver omesso di eseguire un completo ed efficace controllo dell’impianto, in particolare della canna fumaria che risultava, poi, essere ostruita da carogne di uccelli.

L'imputato ricorre per Cassazione deducendo la mancata effettuazione della perizia tecnica, volta ad accertare il regolare funzionamento di un pezzo della caldaia, ritenuto il vero responsabile dell'intossicazione delle vittime, rispetto al quale sussiste il dubbio se si tratti di componente originale o meno.

Secondo gli ermellini, una volta accertata la consapevolizzazione di tale dubbio (emersa dal fatto che il manutentore aveva consigliato agli inquilini di utilizzare il meno possibile la caldaia), l'imputato avrebbe dovuto impedire, a titolo precauzionale, ogni uso della caldaia alle persone poi rimaste offese, non potendo certamente assumersi personalmente il rischio di un malfunzionamento della stessa, con la conseguente creazione di un prevedibile pericolo per la salute dei familiari risiedenti nell'abitazione.

Costituiva, dunque, un preciso dovere dell'imputato avvertire il cliente sul pericolo relativo all'utilizzazione di una caldaia con un pressostato di dubbia funzionalità (rectius, con un pressostato la cui funzionalità avrebbe dovuto prudentemente ritenersi dubbia), e rifiutarsi di lasciarlo utilizzare senza una previa verifica della sicurezza della funzionalità del pressostato.

In conclusione, "a nulla vale la giustificazione addotta dall'imputato, secondo cui lo stesso non avrebbe imposto lo spegnimento della caldaia per l'insistenza dello stesso cliente, non potendo tale scelta esimere il tecnico dall'assunzione delle conseguenti responsabilità".
(Altalex, 9 gennaio 2013. Nota di Simone Marani)



Cassazione penale , sez. IV, sentenza 13.12.2012 n° 48229 (Simone Marani)

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