Per il terrazzo non impermeabile paga il condominio inadempiente
È tenuto al risarcimento il condominio che non si preoccupa di impermeabilizzare il terrazzo condominiale. La Corte di cassazione, con la sentenza 9294 depositata ieri, accoglie il ricorso di una società che chiedeva i danni causati nel suo appartamento dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico solare. Pretesa considerata legittima dai giudici di primo grado ma non dalla Corte d’appello che, pur non negando l’esistenza delle perdite d’acqua, aveva escluso la colpa del condominio, per non essersi tempestivamente attivato per rimediare, considerando la condotta censurata successiva e dunque non collegata al fatto illecito. Un ragionamento non del tutto lineare che la Cassazione supera a piè pari con un argomento incontrovertibile: la responsabilità era a monte degli eventi. Se usando la diligenza, normalmente richiesta anche nei rapporti della vita comune di relazione, il condominio avesse provveduto a rendere impermeabile il terrazzo, il danno non ci sarebbe stato. I giudici precisano che, al pari di quanto avviene nei contratti, anche nella responsabilità extracontrattuale la colpa scatta in caso di inosservanza della legge, dei regolamenti, della disciplina e, più in generale, ogni volta che c’è un’obiettiva «violazione degli aspetti della diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta». La Suprema corte chiarisce che è ormai tramontata la concezione etica della responsabilità civile «informata sulla concezione psicologica della colpa, propria invero del diritto penale». Il principio ispiratore della condotta è, anche con il benestare della dottrina, la diligenza. Un parametro che segna «la condotta obiettivamente dovuta, la cui violazione ridonda in termini di responsabilità civile (anche) extracontrattuale». E obbliga al risarcimento dei danni derivanti dall’evento causato da un’azione negligente e dunque illecita.
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