martedì 15 dicembre 2015

Tra Costante K ed errori al misuratore: l'annoso problema dei conguagli e bollette salate.

Costante K ed errori al misuratore: l'annoso problema dei conguagliStampaE-mail
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di Massimo Protti | presidente di Assoutility 

Nell’ambito delle utility, e in particolare nella fornitura di energia elettrica, uno dei più importanti aspetti per un’azienda è sicuramente la certezza che quanto le viene addebitato nell’arco della fornitura sia rispondente a quanto prelevato e non vi siano sorprese, intese come conguagli più o meno consistenti a cui far fronte al termine della fornitura.
Capita però che, anche dopo diversi anni, l’azienda si veda recapitare ingenti rifatturazioni dovute a ricalcoli effettuati sui consumi di energia elettrica da parte del distributore, che si accorge tardivamente di aver mal calcolato i prelievi da assegnare al cliente a causa o di guasti al misuratore non rilevati per tempo o a veri e propri errori materiali (applicazione errata della costante di conversione dei volumi – costante K).


Cosa succede quando il distributore rileva che un misuratore (da lui installato e gestito) è guasto da un certo tempo oppure ha applicato per un certo tempo ad un cliente una costante K del contatore diversa da quella reale, propria dello strumento? Il distributore provvede a segnalare l’errore al cliente e ai vari venditori che si sono succeduti nel periodo oggetto del ricalcolo nella fornitura del punto di prelievo, calcola il conguaglio dovuto per una energia effettivamente consumata dal cliente, sebbene mai fatturata, con una retroattività che può arrivare fino a 5 anni (come definito dal TIS - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - introdotto dalla delibera AEE 107/09) e segnala l’errore, per permettere l’emissione dei conguagli dovuti, anche agli altri soggetti della filiera elettrica coinvolti, come l’Agenzia delle Dogane (accise) e Terna, (energia e oneri di dispacciamento – la parte preponderante di tutto il conguaglio).

Il cliente può contestare la ricostruzione dei consumi proposta dal distributore e chiederne una revisione solo se in possesso di prove oggettive che dimostrino l’inesattezza della ricostruzione operata dal distributore. In ogni caso, alla fine del processo, al cliente sono richiesti pagamenti di importi spesso significativi, per errori di cui non è il diretto responsabile. Senza contare il fatto che, in momenti di crisi economica come questi che stiamo attraversando, le nostre imprese hanno oggettive difficoltà a pagare spese non preventivate, che per di più vanno a considerare competenze di diversi anni precedenti, ricadenti in bilanci già chiusi e consolidati, con la conseguente criticità di ricomputo del risultato aziendale degli anni coinvolti e di relativo prelievo fiscale.


Il problema, inoltre, ricade anche sensibilmente sul fornitore che è, per tutti i soggetti della filiera elettrica coinvolti, il referente unico per il consumatore: il fornitore deve pagare in breve tempo tutti i soggetti coinvolti, pena il blocco totale della propria operatività (si può infatti arrivare alla chiusura del contratto di trasporto da parte del distributore); nel contempo, sempre il fornitore deve cercare di incassare dal cliente: operazione non facile quest’ultima, considerato che il cliente nella maggioranza dei casi, non comprendendo la natura del problema e non conoscendo la normativa in materia, male accetta di pagare, creando al fornitore sia problemi di copertura finanziaria, sia di natura commerciale, riversando quindi sulle sue spalle tutto il rischio di insoluto.


Dal proprio osservatorio, Assoutility, società di vendita di proprietà di un consorzio di imprese consumatrici, di cui sono Presidente, su un portafoglio di circa 1.500 contatori forniti di energia elettrica, ha registrato dal 2009 ad oggi 35 casi(riconducibili a quelli sopra menzionat), per un totale
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Tra misure e calcoli
La costante K è il coefficiente moltiplicatore per il quale devono essere moltiplicate le eventuali grandezze adimensionali lette dal contatore per ottenere le grandezze dimensionali (energia attiva, energia reattiva, potenza).
Ogni misuratore di corrente ha una propria costante K, che generalmente è riportata tra i dati di targa del contatore.
La costante K si ottiene moltiplicando tra loro
KA (costante amperometrica, propria del trasformatore di corrente TA, posto all’interno del misuratore) e Kv (costante voltmetrica, propria del trasformatore di tensione TV, anch’esso posto all’interno del misuratore).
KA e KV traducono dei “rapporti spire” (cioè
il numero di avvolgimenti del filo di rame attorno
al primario e al secondario del trasformatore) e quindi si possono presentare nella seguente forma: esempio KA=50/5 e KV=22.000/100. 
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conguagliato pari a circa 3 milioni di euro e per problemi registrati su un periodo che va dai 3 ai 5 anni precedenti (retroattività registrata fino al 2007). Questi sono numeri che rischiano certamente di mettere in crisi gli operatori di più piccole dimensioni...


Una situazione annosa e insostenibile che fa sorgere molte domande sulla possibilità, che alcuni operatori hanno, di poter scaricare tutti i costi generati dagli errori da loro stessi commessi su altri soggetti della filiera. Ci rendiamo conto che effettivamente il fornitore è colui che naturalmente è l’interfaccia per il cliente, ma non crediamo sia corretto non poter avere almeno una ripartizione del rischio in maniera più equa su tutti i soggetti della filiera elettrica coinvolti.
Ho segnalato tale situazione di disagio anche all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, chiedendo di rivedere le attuali procedure di gestione degli errori di misura:

 esonerando il venditore dagli obblighi di pagamento per consumi di aziende in crisi, già fallite o in liquidazione, dove è impossibile rientrare degli importi già pagati dal fornitore a tutti i soggetti della filiera elettrica;
 riducendo ulteriormente il periodo di retroattività a disposizione del distributore per chiedere i conguagli;
 distribuendo gli importi dovuti dal fornitore su più tranche di pagamento e non su un’unica fattura che genera oneri significativi sul venditore e sul consumatore;
 differenziando le tempistiche di pagamento degli importi dovuti dal fornitore, permettendogli così di iniziare a ricevere dal cliente parte del conguaglio prima di iniziare a pagare gli altri soggetti della filiera coinvolti, in modo da attenuare almeno in parte l’esposizione e la mancata copertura.


Mi auguro che il regolatore possa intervenire sulla questione, adottando soluzioni meno penalizzanti sia per il cliente sia per il fornitore, che non sono i responsabili delle misure dei consumi, attività che, come stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per i punti di prelievo allacciati a reti di distribuzione locale, è ad esclusivo carico del distributore, il quale è tenuto a gestire in maniera ottimale i contatori e a garantire l’esattezza dei consumi registrati assumendosi i rischi, come tutte le imprese sul mercato, generati da eventuali propri errori.

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