di Massimo Protti | presidente di Assoutility Nell’ambito delle utility, e in particolare nella fornitura di energia elettrica, uno dei più importanti aspetti per un’azienda è sicuramente la certezza che quanto le viene addebitato nell’arco della fornitura sia rispondente a quanto prelevato e non vi siano sorprese, intese come conguagli più o meno consistenti a cui far fronte al termine della fornitura.
Capita però che, anche dopo diversi anni, l’azienda si veda recapitare ingenti rifatturazioni dovute a ricalcoli effettuati sui consumi di energia elettrica da parte del distributore, che si accorge tardivamente di aver mal calcolato i prelievi da assegnare al cliente a causa o di guasti al misuratore non rilevati per tempo o a veri e propri errori materiali (applicazione errata della costante di conversione dei volumi – costante K).
Cosa succede quando il distributore rileva che un misuratore (da lui installato e gestito) è guasto da un certo tempo oppure ha applicato per un certo tempo ad un cliente una costante K del contatore diversa da quella reale, propria dello strumento? Il distributore provvede a segnalare l’errore al cliente e ai vari venditori che si sono succeduti nel periodo oggetto del ricalcolo nella fornitura del punto di prelievo, calcola il conguaglio dovuto per una energia effettivamente consumata dal cliente, sebbene mai fatturata, con una retroattività che può arrivare fino a 5 anni (come definito dal TIS - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - introdotto dalla delibera AEE 107/09) e segnala l’errore, per permettere l’emissione dei conguagli dovuti, anche agli altri soggetti della filiera elettrica coinvolti, come l’Agenzia delle Dogane (accise) e Terna, (energia e oneri di dispacciamento – la parte preponderante di tutto il conguaglio).
Il cliente può contestare la ricostruzione dei consumi proposta dal distributore e chiederne una revisione solo se in possesso di prove oggettive che dimostrino l’inesattezza della ricostruzione operata dal distributore. In ogni caso, alla fine del processo,
al cliente sono richiesti pagamenti di importi spesso significativi, per errori di cui non è il diretto responsabile. Senza contare il fatto che, in momenti di crisi economica come questi che stiamo attraversando, le nostre imprese hanno oggettive difficoltà a pagare spese non preventivate, che per di più vanno a considerare competenze di diversi anni precedenti, ricadenti in bilanci già chiusi e consolidati, con la conseguente criticità di ricomputo del risultato aziendale degli anni coinvolti e di relativo prelievo fiscale.
Il problema, inoltre, ricade anche sensibilmente sul fornitore che è, per tutti i soggetti della filiera elettrica coinvolti, il referente unico per il consumatore: il fornitore deve pagare in breve tempo tutti i soggetti coinvolti, pena il blocco totale della propria operatività (si può infatti arrivare alla chiusura del contratto di trasporto da parte del distributore); nel contempo, sempre il fornitore deve cercare di incassare dal cliente: operazione non facile quest’ultima, considerato che il cliente nella maggioranza dei casi, non comprendendo la natura del problema e non conoscendo la normativa in materia, male accetta di pagare, creando al fornitore sia problemi di copertura finanziaria, sia di natura commerciale, riversando quindi sulle sue spalle tutto il rischio di insoluto.
Dal proprio osservatorio, Assoutility, società di vendita di proprietà di un consorzio di imprese consumatrici, di cui sono Presidente, su un portafoglio di circa 1.500 contatori forniti di energia elettrica, ha registrato dal 2009 ad oggi 35 casi(riconducibili a quelli sopra menzionat), per un totale
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