lunedì 22 luglio 2013

Il caporalato è reato



luci e ombre di una legge indispensabile

di Valerio Evangelista
Sei mesi fa la proposta di legge. Ora la cosiddetta manovra bis (legge 14 settembre 2011, n. 148) ha introdotto nel Codice penale un nuovo articolo, il 603-bis, contenente il nuovo reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, conosciuto come caporalato.
Cos’è il caporalato – Si tratta di un fenomeno malavitoso di sfruttamento illegale della manovalanza, spesso collegato a organizzazioni di stampo mafioso. Il “caporale” recluta, giorno per giorno, la manodopera per condurla in cantieri edili abusivi o nei campi. L’impresa utilizzatrice pagherà quindi il caporale che, a sua volta, retribuirà gli operai a suo insindacabile giudizio, nella maggior parte dei casi lucrando di gran lunga sulla differenza tra quanto ricevuto dall’azienda e quanto pagato effettivamente per la manodopera, portando in tal modo la paga agli operai ben al di sotto di quanto previsto dal contratto collettivo.
Oltre all’opera di reclutamento il caporale svolge anche altri incarichi. Si preoccupa infatti di far rispettare modalità e orari di lavoro “mediante violenzaminaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei  lavoratori”. Le vittime ideali per cadere nella rete dei caporali sono proprio gli immigrati che, appunto per stato di bisogno o necessità, sono costretti ad accettare i ritmi disumani di tali lavori. Impossibilitati inoltre – se clandestini – a denunciare i propri “superiori”.
La legge – Oltre a enunciare la condotta tipica che definisce il reato (l’attività organizzata di intermediazione caratterizzata dallo sfruttamento dei lavoratori mediante violenza, minaccia o intimidazione) l’art. 603-bis appena introdotto elenca quattro circostanze – al sussistere di almeno di una delle quali si costituisce l’indice di sfruttamento - le cosiddette “spie” adatte a capire se ci si trova o meno in situazione di caporalato.
  1. la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2. la sistematica violazione della normativa relativa  all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria,  alle ferie;
  3. la sussistenza di violazioni della  normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;
  4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente degradanti.
Il caporalato è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la  multa  da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato; le pene aumentano quando i lavoratori reclutati sono più di tre, quando hanno meno di sedici anni o quando sono esposti a gravi pericoli. Come pena accessoria, i condannati rischiano di non poter più ricoprire cariche direttive nelle imprese né prendere finanziamenti, agevolazioni o appalti pubblici.
Punti deboli della legge - La nuova legge, tanto attesa quanto necessaria, tralascia un aspetto fondamentale. Come precedentemente esposto, le vittime del caporalato sono spesso i clandestini. Pertanto è raro, se non addirittura improbabile, che questi trovino il coraggio di denunciare i caporali, esponendosi in tal caso al rischio di essere espulsi. (Questo aspetto non sussiste più, grazie alla legge che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari a chi denuncia il proprio caporale)
Inoltre, la dicitura “attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa” avvia un conflitto di interpretazione. Il legislatore, utilizzando la congiunzione “o”, ha infatti aperto un duplice scenario.
  • Interpretando la norma ritenendo che l’illecito possa riguardare non solo l’intermediazione in senso stretto ma anche l’organizzazione del lavoro della manodopera accompagnata o meno dall’intermediazione, si potrebbe allargare il raggio di influenza della norma punendo, oltre ai caporali, anche gli imprenditori che utilizzano il personale reclutato dagli intermediari, rivolgendosi ai caporali stessi.
  • Ponendo invece l’attenzione sull’attività di intermediazione, il reato punirebbe solo l’intermediario, cioè chiunque svolga una attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività. Questo perché il reclutamento della manodopera o l’eventuale organizzazione della stessa vengono intesi come corollari dell’attività di intermediazione. Con questa interpretazione il reato non punirebbe l’imprenditore che utilizzala manodopera. Si potrebbe esclusivamente, in caso vi siano i presupposti, valutare l’ipotesi – ex art. 110 c.p. – di concorso con l’intermediario.


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