Cosa succede quando il
distributore rileva che un misuratore (da lui installato e gestito) è guasto da
un certo tempo oppure ha applicato per
un certo tempo ad un cliente una costante K del contatore diversa da quella
reale, propria dello strumento?
Il distributore provvede a segnalare l’errore
al cliente e ai vari venditori che si sono succeduti nel periodo oggetto del
ricalcolo nella fornitura del punto di prelievo, calcola il conguaglio dovuto
per una energia effettivamente consumata dal cliente, sebbene mai fatturata,
con una retroattività che può arrivare fino a 5 anni (come definito dal TIS -
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia elettrica e
il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del
servizio di dispacciamento - introdotto dalla delibera AEE 107/09) e segnala
l’errore, per permettere l’emissione dei conguagli dovuti, anche agli altri
soggetti della filiera elettrica coinvolti, come l’Agenzia delle Dogane
(accise) e Terna, (energia e oneri di dispacciamento – la parte preponderante
di tutto il conguaglio).
Il cliente può contestare la ricostruzione dei consumi proposta dal
distributore e chiederne una revisione solo se in possesso di prove oggettive
che dimostrino l’inesattezza della ricostruzione operata dal distributore. In
ogni caso, alla fine del processo, al cliente sono richiesti pagamenti di importi spesso significativi, per
errori di cui non è il diretto responsabile. Senza contare il fatto che, in momenti di crisi economica come questi
che stiamo attraversando, le nostre imprese hanno oggettive difficoltà a pagare
spese non preventivate, che per di più vanno a considerare competenze di
diversi anni precedenti, ricadenti in bilanci già chiusi e consolidati, con la
conseguente criticità di ricomputo del risultato aziendale degli anni coinvolti
e di relativo prelievo fiscale.
Il problema, inoltre, ricade anche sensibilmente sul fornitore che è, per tutti
i soggetti della filiera elettrica coinvolti, il referente unico per il
consumatore: il fornitore deve pagare in breve tempo tutti i soggetti
coinvolti, pena il blocco totale della propria operatività (si può infatti
arrivare alla chiusura del contratto di trasporto da parte del distributore);
nel contempo, sempre il fornitore deve cercare di incassare dal cliente:
operazione non facile quest’ultima, considerato che il cliente nella
maggioranza dei casi, non comprendendo la natura del problema e non conoscendo
la normativa in materia, male accetta di pagare, creando al fornitore sia
problemi di copertura finanziaria, sia di natura commerciale, riversando quindi
sulle sue spalle tutto il rischio di insoluto.
Nessun commento:
Posta un commento