lunedì 25 gennaio 2016

DLgs 150/2015 e collocamento mirato dei disabili

DLgs 150/2015 e collocamento mirato dei disabili

Altro tema affrontato dalla circolare del Ministero del lavoro del 23 dicembre, interessa l’applicazione del Capo II del DLgs 150/2015 al collocamento delle norme dei disabili (L. 68/1999).
Poiché l’art. 18 del 150 prevede che le norme….si applicano al collocamento dei disabili… “in quanto compatibili”, la circolare interviene per chiarire quali sono le norme compatibili.
Eccone la sintesi.
  1. Le attività di politica attiva del lavoro previste dall’articolo in questione dovranno essere svolte anche ai fini del collocamento mirato.
  2. Considerato che requisito per l’iscrizione negli elenchi del collocamento è lo stato di disoccupazione, trova applicazione l’art. 19, c.1, del 150/2015. Pertanto, la persona priva di impiego, che dichiara la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, si iscrive nell’ elenco del collocamento mirato dove ha la residenza o in altro elenco nel territorio dello Stato.
Peraltro, all’iscrizione nell’elenco del collocamento mirato si ritengono applicabili analogicamente le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del DLgs. 22/2015 (NASpI). La permanenza nell’elenco del collocamento mirato è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini:
a) l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000), decade dall’iscrizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tal caso, l’iscrizione è sospesa per la durata del rapporto di lavoro;
b) l’iscritto che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000), conserva l’iscrizione; c) l’iscritto che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (€ .800) ai sensi dell’art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, conserva l’iscrizione.
La persona iscritta negli elenchi del collocamento mirato è tenuta alla stipula del patto diservizio personalizzato di cui all’art. 20 del 150/2015.
In merito ai contenuti, si evidenzia che nell’individuazione del profilo personale di occupabilità, della definizione degli atti di ricerca attiva e delle tempistiche, della frequenza ordinaria di contatti con il responsabile, dell’accettazione di congrue offerte di lavoro, si dovrà tener conto di quanto annotato nella scheda dal Comitato tecnico, oppure delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, ma anche della natura e del grado della disabilità.
In attesa delle “redigende” Linee guida in materia di collocamento mirato che saranno adottate in materia di valutazione psico-sociale della disabilità, la circolare sostiene che con gli Uffici competenti ex legge n. 68/1999, “sembra opportuno che si debba effettuare un raccordo … al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro”.

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