giovedì 7 gennaio 2016

Canone Rai in bolletta, il vademecum per non sbagliare

Canone Rai in bolletta, il vademecum per non sbagliare

La novità è scattata con il primo gennaio 2016 ma si pagherà a partire dal 1° luglio solo sulla prima casa. Ecco tutto quello che c'è da sapere per evitare errori

Il canone Rai in bolletta preoccupa i consumatori che stanno tempestando lo sportello dell’Unione Nazionale Consumatori con richieste di chiarimenti. Lo ricorda la stessa Unc spiegando che si tratta di “preoccupazioni fondate”, considerato che, come previsto in Legge di stabilità, andranno incrociate le banche dati dell’Anagrafe tributaria, dell’Authority per l’energia, Acquirente Unico, Ministero dell’Interno, Comuni “e più chi ne ha più ne metta”. Il rischio di errori, insomma, è elevato, in particolare quando l’intestatario della bolletta elettrica è diverso da chi ha pagato fino ad oggi il canone Rai. Un classico è la moglie che paga la bolletta della luce ed il marito l’abbonamento alla tv.
Ecco in sintesi tutto quello che c’è da sapere per non sbagliare.
  • PAGAMENTO IN BOLLETTA: Il canone si pagherà in bollettadal 1 luglio 2016 e comprenderà le rate dei mesi precedenti . Dal 2017 invece sarà diviso in 10 rate da 10 euro, da Gennaio a Ottobre (20 euro a bolletta). Quindi non si pagherà sulla bolletta dell’ultimo bimestre dell’anno.
    Il pagamento del canone Rai avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.Paga chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La novità è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”. Se non è vero, per superare questa presunzione, dovrete presentareun’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino. La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. Ossia bisogna ripresentarla ogni anno.
  • AUTOCERTIFICAZIONE ANTICIPATA: L’Unc (Unione Nazionale Consumatori) consiglia di non fare autocertificazioni anticipate, ossia prima che vi arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Ci si espone a responsabilità penali nel caso di dichiarazioni false.
  • DISDETTA: Mandate la disdetta in tempo utile. Continuano a dover essere comunicate le variazioni intervenute che eravate obbligati a trasmettere anche in passato, come il cambio di residenza. In particolare: se avete ceduto a terzi tutti gli apparecchi televisivi in vostro possesso dovete inviare la disdetta, dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore. Se non avete più alcun televisore dovete inviare la disdetta, fornendo adeguata documentazione. Se lo avete portato in discarica, ad esempio, è bene allegare la ricevuta di rottamazione. Nel caso di furto, la denuncia. In caso di morte del titolare, l’erede già abbonato deve richiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato al defunto comunicando la data ed il luogo del decesso.
  • IMPORTO: nel 2016 il canone annuo ordinario è stato ridotto a100 euro, dai 113,50 del 2015.
  • NO SUGGELLAMENTO: Non si può più chiedere il suggellamento del televisore, la manovra ha eliminato questa possibilità. Non che fosse una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e mettere la tv in un sacco.
  • ESENZIONE: Il limite di reddito per il diritto all’esenzione per gli over 75 è stato elevato a 8.000 euro annui.
  • SECONDE CASE: Nessuna novità. Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Idem se avete più televisori. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
  • SANATORIE: Non sono previste sanatorie per gli arretrati, che andranno in prescrizione a distanza di 10 anni.

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