mercoledì 23 febbraio 2011

Professione: geometra

I compiti del geometra


Geometra all'interno di un cantiere
 

     In nome del popolo italiano il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) pronunciando 16 novembre 2010, la sentenza n. 1213, depositata in segreteria il 16/11/2010,  sul ricorso del registro generale numero 210 del 2010,  ha stabilito che  geometri possono progettare solo opere che non comportino costi elevati né particolari difficoltà tecniche; che, qualora, il progetto di intervento edilizio, preveda l’utilizzo di cemento armato che richiede particolari operazioni di calcolo, potendo implicare pericolo per l’incolumità delle persone che l’abiteranno, rientra tra le competenze degli architetti e degli ingegneri abilitati riportando lo stato di fatto ai contenuti che regolamenta la professione.

L’art. 16 del R. D. 11 febbraio 1929, n. 274 (Regolamento per la professione di geometra), precisa quelli che sono l’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale dei geometri. Tale norma dispone, alla lettera l), che tali professionisti possono svolgere attività di progettazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione ed alla lettera m) che tali professionisti possono, inoltre, svolgere l’attività di progettazione, direzione e vigilanza “di modeste costruzioni civili”.ù

Bisogna ricordare però che a terminologia , nel tempo, è stata variamente interpretata dalla stessa giurisprudenza in relazione non solo alla possibilità del geometra di redigere un progetto, che preveda strutture in cemento armato, ed alla possibilità di far effettuare i relativi calcoli da un tecnico abilitato, ma anche in relazione alla individuazione di limiti quantitativi e qualitativi che la costruzione deve possedere, al fine di stabilire se la stessa rientri o meno nella nozione di modesta costruzione civile.

Ricordiamo ancora che il medesimo Tar Abruzzo si era già occupato della tematica  affermando criteri abbastanza indicativi per accertare quando una costruzione è da ritenersi  modesta per  rientrare nella competenza professionale dei geometri, individuando alcuni parametri, quali: a) le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano ;
b) le capacità occorrenti per superarle;
c) la complessità della struttura e delle relative modalità costruttive;
d) il costo presunto dell’opera, in quanto si tratta di un elemento sintomatico che vale ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione.



Ispirato dall’articolo pubblicato su http://www.altalex.com/ del 21/02/2011





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