lunedì 16 luglio 2018

Collocamento obbligatorio presso le PA, i chiarimenti del Ministero



Collocamento obbligatorio presso le PA, i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro, unitamente al Dipartimento della Funzione Pubblica e all’ANPAL, con la nota 7571 del 2018, ha fornito chiarimenti per la corretta ed omogenea attuazione del disposto normativo di cui al d.lgs. n. 75/2017 ed in particolare sulle novità introdotte in materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche.
Al riguardo si legge quanto segue nella n ota 7571/2018.
L’articolo 10 del richiamato d.lgs. 75/2017, nel recare modifiche all’articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha introdotto una serie di previsioni normative tra cui l’articolo 39-quater in materia di “Monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”. La nuova disciplina normativa prevede che, al fine di verificare la corretta e uniforme applicazione della legge 68/1999 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, le amministrazioni pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, inviano il prospetto informativo di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 68/1999, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente (art. 39-quater comma 1).
Entro i successivi sessanta giorni le predette amministrazioni pubbliche trasmettono, in via telematica, al servizio inserimento lavorativo disabili territorialmente competente, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva. In tale comunicazione sono indicati, tra l’altro, eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, riservati ai soggetti di cui all’articolo 8 della legge 68/1999, o, in alternativa, le convenzioni di cui all’articolo 11 della citata legge. Tali informazioni sono trasmesse al fine di consentire una completa verifica della disciplina delle quote di riserva, in rapporto anche a quanto previsto per le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere. Le informazioni sono altresì trasmesse alla Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (art. 39-quater comma 2).
Le predette informazioni sono raccolte nell’ambito della banca dati politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (art. 39-quater comma 3).
Al fine di rafforzare la tutela del diritto al lavoro delle persone con disabilità, il medesimo articolo 39-quater del d.lgs. 165/2001 prevede che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella stessa previsione o di mancato rispetto dei tempi concordati, i centri per l’impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 39-quater comma 4).
Si rinvia per il resto delle informazioni sul collocamento obbligatorio e monitoraggio sull’applicazione della L.n. 68/99 al testo integrale della nota 7571 del 2018 disponibile cliccando sul link.
(Fonte: Ministero del Lavoro)

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