lunedì 28 aprile 2014

deposito in comune va sempre comunicato

Notifica cartella: deposito in comune va sempre comunicato
Giudice di Pace di Nardò, sentenza 11.12.2013 n° 1529 (Matteo Sances)
Nel caso in cui il concessionario della riscossione non riesca a notificare la cartella esattoriale direttamente al destinatario (perché temporaneamente assente dalla propria abitazione) e provveda a lasciarla presso la casa comunale, egli deve necessariamente avvisare il contribuente del deposito dell’atto attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Sono queste le conclusioni a cui è giunto il Giudice di pace di Nardò (Lecce), il quale, con sentenza n. 1529/13 ha chiaramente ripercorso il pensiero della Suprema Corte su questo tema.
Il giudice, infatti, oltre a evidenziare la mancata produzione in giudizio da parte di Equitalia di copia della cartella – nel caso di specie il contribuente era venuto a conoscenza della cartella solo attraverso la richiesta di informazioni presso lo sportello del concessionario –rileva che il mero deposito dell’atto nella casa comunale senza l’ulteriore avviso è assolutamente illegittimo.
La sentenza dunque chiarisce che “La pronunzia della S.C. a Sezioni unite n. 458/2005 ribadisce il principio secondo cui la notificazione, eseguita ai sensi dell’art. 140 cpc, si perfeziona con la spedizione della raccomandata (che determina l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario) ma tuttavia la mancata allegazione dell’avviso di ricevimento comporta la nullità della notifica”.
Alla luce di ciò, è apparsa chiara al giudice la nullità della cartella in questione per difetto di notifica. Infine, altro punto importante della sentenza è sicuramente quello dove si ribadisce il termine di prescrizione di cinque anni per le pretese derivanti dalle sanzioni amministrative, diversamente da quanto sostenuto da Equitalia che continua ad insistere per la prescrizione decennale.
Anche in questo caso il giudice rileva come “la prescrizione della cartella esattoriale originata da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, è QUINQUENNALE, aderendo all’orientamento sempre più incalzante, in relazione all’inapplicabilità del termine decennale ex art. 2953 cc giacchè la cartella esattoriale è assimilabile all’ingiunzione fiscale che ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato ….”.
Per approfondimenti:
(Altalex, 1° aprile 2014. Nota di Matteo Sances)





Giudice di Pace di Nardò
Sentenza 11 dicembre 2013, n. 1529

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