martedì 15 maggio 2012

Codice Civile - Titolo II - Delle persone giuridiche



Testo coordinato del codice civile aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.
Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)

Titolo II - Delle persone giuridiche

Capo I - Disposizioni generali

Art. 11. - Persone giuridiche pubbliche.
Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 12. (1) - [Persone giuridiche private.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.]
(1) Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 13.  - Società.
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

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