sabato 26 novembre 2011

COME NEUTRALIZZARE LE PERDITE DI ACIDO SOLFORICO DELLE BATTERIE


DM  n° 20 del 24/01/2011 del Ministero dell'Ambiente.
COME NEUTRALIZZARE LE PERDITE DI ACIDO SOLFORICO DELLE BATTERIE

Il decreto prevede la presenza nel luogo dove si raccolgono, si utilizzano batterie al piombo contenente acido solforico la presenza di un prodotto inibitore capace di reagire con l’acido in quantità sufficiente in ragione del prodotto acido presente nell’attività.
Il prodotto deve essere certificato da un istituto specializzato come contemplato dal Decreto Ministeriale n. 20/2011 con la data di durata da quella di fabbricazione e accompagnato dalla scheda di sicurezza.

Il prodotto all’atto dell’impiego a contatto con l’acido deve  trasformarsi in un composto neutro [calcio solfato idrato-gesso] da smaltire come rifiuto speciale non tossico in tutte le seguenti aree di lavoro:

BATTERIE AVVIAMENTO
Secondo il DECRETO N. 20 del 24 gennaio 2011 la sostanza assorbente e neutralizzante certificata, deve corrispondere alla quantità necessaria per estinguere completamente i volumi di soluzione " acida” indicati a fianco dei seguenti settori di attività:

l) DEPOSITI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO 200 litri / 160 Kg  (Agenzie di rappresentanza in genere)
2) DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 100: litri / 80 Kg  (Ricambisti, concessionarie auto e moto)
3) ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE 25 litri / 20 Kg

MODO D'USO
Prima di tutto controllare la data di scadenza del prodotto, se non scaduto iniziare a cospargere  l'intera area contaminata dall'acido che è stato sversato (la corretta proporzione è circa di 800 gr ogni litro di liquido fuoriuscito) adoperando guanti protettivi e occhiali in quanto seppur non tossico e non infiammabile il prodotto può provocare irritazioni a pelli e occhi sensibili. 

Attendere alcuni minuti fino quando la reazione del prodotto con l'acido, manifestata attraverso una reazione effervescente, non sarà terminata. 

A quel punto sarà possibile raccogliere il prodotto, sempre evitando il contatto con la pelle e l'inalazione, ed eseguire lo smaltimento come rifiuto speciale non tossico (verificare sempre le normative locali in vigore).

L'area interessata al trattamento potrà essere successivamente pulita attraverso ulteriore lavaggio con semplice acqua.

Ricordarsi, per una corretta conservazione del prodotto residuo, di richiudere sempre e con la massima cura la confezione.


DOCUEMTI DA RICHIEDERE AL FORNITORE

 

1) SCHEDA SICUREZZA: la scheda deve contenere la data di compilazione, e la dichiarazione  “conforme all'allegato II Regolamento CE 1907/2006 REACH, Nonché direttive 98/24 CE 67/548/CEE 1999/45/CE.”

2) CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO da parte di un istituto specializzato come contemplato dal Decreto Ministeriale n. 20/2011 con la data di durata da quella di fabbricazione e accompagnato.

 

3) Certificato indicante la data di fabbricazione con la data di scadenza.

 

SANZIONI

Per la mancata applicazione del D.M. 24/01/2011 n. 20,  le sanzioni sono quelle previste dal D.L. 09/04/2008 n. 81
all'art. 68 comma 1 lettera b:
I. Il datore di lavoro e' punito:
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con rammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

OBBLIGHI
Art. 63.
Requisiti di salute e di sicurezza 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
punto 2. 1.11.1.
Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.

Art. 64. Obblighi del datore di lavoro  (D.L. 09/04/2008 n. 81)
1. Il datore di lavoro provvede affinchè:
a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, comma 1.
b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.


Inoltre tale problematica può essere ricompresa nei provvedimenti da attuare in caso di emergenza.
Il Dat.Lav deve fare un piano di emergenza dove, oltre al rischio incendio e infortuni, devono essere riportate le procedure da attuare in caso di sversamenti di prodotti chimici.


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