lunedì 5 febbraio 2018

Contante e assegni, cambiano regole e sanzioni. Le novità


Contante e assegni, cambiano regole e sanzioni. Le novità
Gli ultimi aggiornamenti in linea con le misure europee
+
5 febbraio 2018 - Il corretto utilizzo di denaro contante, assegni e libretti di risparmio rappresenta un tema oggettivamente sensibile per cittadini e risparmiatori. L’Associazione bancaria italiana (Abi) illustra le ultime novità contenute nelle normative contro il riciclaggio.
CONTANTI – Resta possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro. Alla domanda “è possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3mila euro”, il dipartimento del Tesoro risponde in maniera affermativa.
In pratica, “non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura come un trasferimento tra soggetti diversi”.

E’ comunque vietato trasferire denaro contante o titoli al portatore, ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario, tra privati senza avvalersi dei soggetti autorizzati come le banche, per importi pari o superiori a 3mila euro.
ASSEGNI – Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a mille euro devono riportare, oltre a data e luogo di emissione, importo e firma, l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”. Attenzione, quindi, se utilizzi un modulo di assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca la dicitura ‘non trasferibile’. Se la dicitura non è presente sull’assegno bisogna ricordarsi di metterla per importi pari o superiori a mille euro. Alla luce delle ultime disposizioni di legge le banche consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità. Chi li vuole utilizzare in forma libera, per importi inferiori a mille euro, può farlo presentando una richiesta scritta al proprio istituto di credito. Per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura ‘non trasferibile’ è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato.
LIBRETTI – E’ vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima, con intestazione fittizia e il loro utilizzo anche se sono stati aperti in uno Stato estero. I libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati a una o più determinate persone. Per chi detiene ancora libretti al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
MULTE – In caso di violazioni della soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola ‘non trasferibile’) la sanzione varia da 3mila a 50mila euro. Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31 dicembre 2018. Per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione, conclude l’Abi, è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.
In collaborazione con Adnkronos

Nessun commento:

Posta un commento