Ascensori e montacarichi, il nuovo regolamento voluto dall’Europa
Sulla GU del 21 febbraio 2015 è stato pubblicato un nuovo regolamento* in materia di ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta e dellalicenza d’uso per ascensori e montacarichi. Il nuovo testo è stato adottato per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 in materia e con riferimento alla direttiva 95/16/CE.
Con il Dpr 162/1999 il nostro legislatore, allo scopo proprio di dare attuazione alla direttiva europea, aveva operato un “riavvicinamento” alle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, senza peraltro trovare il consenso della Commissione europea che, nel 2011, aveva contestato all’Italia il non corretto recepimento della direttiva.
Il motivo? Le disposizioni per la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi devono essere estese a tutti gli ascensori e non solo a quelli in servizio privato.
Da qui la necessità di correggere il regolamento del 1999 (artt. 11 e 12), cui si è giunti con l’emanazione del Dpr pubblicato in GU il 21 febbraio e le cui disposizioni sono entrate in vigore l’8 marzo scorso.
Il provvedimento (art. 1) corregge anche l’art. 13 del vecchio regolamento con l’inserimento della direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture tra i soggetti preposti alle verifiche periodiche** prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori. Ed ancora, con l’introduzione nel testo del nuovo regolamento dell’art. 17-bis vengono semplificate le procedure di concessione delle autorizzazioni alla installazione degli ascensori.
A proposito anche delle verifiche periodiche di funzionamento in sicurezza, le disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone, hanno formato oggetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 09.03.2015, pubblicato sulla GU del 14 marzo scorso, n. 61.
Sul Decreto ministeriale, che era stato previsto dall’art. 2 del Regolamento in materia di ascensori di cui ci siamo appena occupati, torneremo con alcuni approfondimenti.
* Dpr 19 gennaio 2015, n. 8.
** “Il proprietario dello stabile… è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto … a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio, o l’Arpa;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre;
d) gli organismi di certificazione… per le valutazioni di conformità;
e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati… ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012… dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008”.
Sulla GU del 21 febbraio 2015 è stato pubblicato un nuovo regolamento* in materia di ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta e dellalicenza d’uso per ascensori e montacarichi. Il nuovo testo è stato adottato per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 in materia e con riferimento alla direttiva 95/16/CE.
Con il Dpr 162/1999 il nostro legislatore, allo scopo proprio di dare attuazione alla direttiva europea, aveva operato un “riavvicinamento” alle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, senza peraltro trovare il consenso della Commissione europea che, nel 2011, aveva contestato all’Italia il non corretto recepimento della direttiva.
Il motivo? Le disposizioni per la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi devono essere estese a tutti gli ascensori e non solo a quelli in servizio privato.
Da qui la necessità di correggere il regolamento del 1999 (artt. 11 e 12), cui si è giunti con l’emanazione del Dpr pubblicato in GU il 21 febbraio e le cui disposizioni sono entrate in vigore l’8 marzo scorso.
Il provvedimento (art. 1) corregge anche l’art. 13 del vecchio regolamento con l’inserimento della direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture tra i soggetti preposti alle verifiche periodiche** prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori. Ed ancora, con l’introduzione nel testo del nuovo regolamento dell’art. 17-bis vengono semplificate le procedure di concessione delle autorizzazioni alla installazione degli ascensori.
A proposito anche delle verifiche periodiche di funzionamento in sicurezza, le disposizioni relative all’esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone, hanno formato oggetto del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 09.03.2015, pubblicato sulla GU del 14 marzo scorso, n. 61.
Sul Decreto ministeriale, che era stato previsto dall’art. 2 del Regolamento in materia di ascensori di cui ci siamo appena occupati, torneremo con alcuni approfondimenti.
* Dpr 19 gennaio 2015, n. 8.
** “Il proprietario dello stabile… è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto … a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
** “Il proprietario dello stabile… è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto … a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria:
a) l’azienda sanitaria locale competente per territorio, o l’Arpa;
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre;
d) gli organismi di certificazione… per le valutazioni di conformità;
e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati… ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012… dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008”.
b) la direzione territoriale del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
c) la direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli ascensori destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre;
d) gli organismi di certificazione… per le valutazioni di conformità;
e) gli organismi di ispezione “di tipo A” accreditati… ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012… dall’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008”.
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