venerdì 12 agosto 2011

Prevenzione infortuni nelle aziende agricole

Nel cercare di chiarirmi le idee ed avere una definizione certa di azienda agricola, in un’economia come la nostra che fa acqua da tutte le parti e deroghe a pioggia che in agricoltura potrebbero alluvionare la realtà operativa più che renderla leggibile da ogni angolazione sociale, ci troviamo di fronte a innumerevoli contraddizioni , a mio avviso tutte sacrosante per quanto riguarda l’applicazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.

Forse bisogna fare come qualche anno addietro fecero i nuovi ispettori assunti presso un ASL della capitale che incominciarono a prescrivere l’obbligo di installare Wc chimici all’intero dei cantieri edili anche quando operavano nelle aree cittadine per la manutenzione di facciate, mentre in passato si era tollerato per il disbrigo dei bisogni corporali la vicinanza ad un esercizio pubblico che si offriva di dare ospitalità ai dipendenti del cantiere o i locali comuni dello stabile che bastavano per il cambio degli indumenti.

La normativa  riguarda in maniera preponderante gli aspetti fiscali e contabili,  - “(DLgs. 228 del 18/05/2001; “Disposizioni in materia di attività agricole. Articolo 2 della legge n. 350, 24 dicembre 2003”; Legge n. 350 del 24/12/2003 – Finanziaria 2004; DM. 19/03/2004; DLgs n. 99 del 03/2004; Circ. n. 44 del 15/11/2004 della Agenzia Entrate Direzione Centrale; Legge n° 296 del 27/12/2006 - Finanziaria 2006,” - ma di chiarimenti  sull’applicazione certa delle norme di prevenzione incendi non se ne parla, di tutela dei lavoratori non si fa cenno e  neppure dei contratti di settore, eppure nel mondo dell’agricoltura ricco di rischi lavorativi ce ne sono tanti e il carattere stagionale di certe lavorazione che impiega lavoratori definiti stagionali e per la maggior parte occasionali che per una occasione di sopravvivenza approfitta di una provvidenza che poi non risulta tale perché sottopagata, priva di conforti ambientali e di sussistenza e con orari di lavoro impossibili, sfugge a quell’attenzione che la politica sociale richiede e dovrebbero essere attuate per non avere un sulle spalle un patrimonio umano a rischio come una mina vagante.

Basta la definizione di azienda agricola in vigore, che comprende ogni tipo di attività che con essa ha attinenza, per far passare in cavalleria molti rischi come quello rappresentato da un serbatoio di combustibile tenuto a due passi da casa nonostante la sua pericolosità, annotato tra le attività del punto 15 dell’Allegato 1 al DM.del 16 febbraio 1982 per il quale è prevista la denuncia ai Vigili del Fuoco per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi che certifica l’adozione delle misure antincendio richieste ed attuate  per consentirene l'utilizzo in sicurezza e le misure di sicurezza per l'esercizio. E’ necessario precisare che la mancata denuncia non esenta dall’adozione delle misure richieste dalla normativa dei Vigili del Fuoco. L’accertamento dell’adozione di queste misure rientra comunque nelle competenze istituzionali dei Servizi di Prevenzione territoriali delle ASL che si troverebbero così a disquisire sull’applicazione o meno del dettato normativo del DM del 16/02/1982 e comminare le sanzioni previste.

O si derubricano i rischi escludendoli dalle normative che li tutelano e li sanzionano o continuiamo a fare una politica sociale confusionaria ed irresponsabile in cui gli operatori più deboli rischiano di fare i capri espiatori per un quarto d’ora di allarme sociale ma con pesi da portare sulle spalle per buona parte dell’esistenza vista la lentezza del nostro sistema giudiziario che per stare dalla parte del giusto prolunga all’infinito i tempi di una presa di coscienza politica e amministrativa di cui non dovrebbe sentirsi minimamente responsabile.

                                                                                                            Gioacchino Ruocco

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