Sono modi di estinzione dei diritti per decorso di un determinato lasso di tempo.
Prescrizione estintiva. cc 2934 Produce l'estinzione del diritto soggettivo se per effetto dell'inerzia o del non uso del medesimo da parte del suo titolare esso non viene esercitato per un periodo di tempo stabilito dalla legge. Non tutti i diritti sono soggetti a prescrizione: il codice prevede infatti espressamente che non lo siano i diritti indisponibili (ad es., i diritti della personalità) e gli altri diritti indicati dalla legge (ad es., il diritto di proprietà). Le norme sulla prescrizione non sono derogabili con patti. La prescrizione cc 2938 è irrilevabile d'ufficio da parte del giudice: può infatti essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse quando non sia fatta valere dalla parte a favore della quale si è compiuta; può essere opposta dagli interessati anche quando la parte vi ha rinunciato. Se nonostante il compimento la parte paga comunque il suo debito, non sarà ammessa la restituzione della somma qualora la parte volesse successivamente far valere la compiuta prescrizione cc 2940.
1. Decorrenza e termini. La prescrizione cc 2935 inizia a decorrere dal momento in cui un diritto, pur potendolo, non viene esercitato e si realizza cc 2946 s in 10 anni se ordinaria e in un periodo minore (5 o 3 anni) se breve. I termini delle prescrizioni brevi devono essere espressamente previsti per legge. La legge prevede anche termini più lunghi (ad es., i dirritti reali su cose altrui si prescrivono in 20 anni).
2. Sospensione. La prescrizione può essere sospesa quando l'inerzia del titolare del diritto appare giustificata da particolari situazioni tassativamente previste dalla legge. La sospensione fa sì che il periodo in cui sussiste la causa che la giustifica non venga calcolato ai fini del compimento del periodo prescrizionale; cessata la causa la prescrizione ricomincerà a decorrere sommandosi il nuovo periodo con quello maturato prima del fatto che ha determinato la sospensione.
3. Interruzione. L'interruzione cc 2943 si ha invece quando il titolare del diritto compie un atto di esercizio del medesimo (ad es., messa in mora del debitore) o quando il soggetto passivo del rapporto compie un atto di riconoscimento del diritto stesso (ad es., pagamento parziale del debito). Nel caso di interruzione il periodo di prescrizione che già si era compiuto in precedenza perde ogni valore e, cessata la causa di interruzione, è necessaria, perché si compia la prescrizione, la decorrenza per intero di un nuovo periodo prescrizionale.
Decadenza. Produce l'estinzione del diritto per il decorso del tempo previsto dalla legge o dalla volontà delle parti senza che sia stato esercitato; può essere legale o convenzionale. È legale quando è prevista dalla legge: tra gli esempi può ricordarsi il termine di 8 giorni dalla scoperta dei vizi della cosa acquistata, assegnato al compratore per far valere il diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta in materia di compravendita. È invece convenzionale quando viene stabilita convenzionalmente dalle parti: può essere prevista esclusivamente per l'esercizio di diritti disponibili e a condizione che il termine stabilito non renda eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto stesso cc 2965; anche la decadenza cc 2969 non può di massima essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Prescrizione presuntiva. cc 2954 Va distinta sia dalla decadenza sia dalla prescrizione pura e semplice (detta anche estintiva), in quanto ha una diversa funzione e natura. Si ha nel caso di debiti non pagati quando la legge dichiara che, se entro il termine di 6 mesi (ad es., debito d'albergo), 1 anno (ad es., debito nei confronti d'insegnanti per lezioni private) o 3 anni (ad es., debito dei professionisti) il creditore non ha chiesto il pagamento, il debito si presume pagato. Questa è solo una presunzione, spetta cc 2960 al creditore dimostrare il contrario: l'unico modo è quello di deferire all'altra parte il giuramento (cioè farla giurare davanti al giudice) per accertare che effettivamente il debito sia stato pagato.
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