giovedì 12 dicembre 2019

Non è tenuto a pagare il riscaldamento il condomino che non utilizza l'impianto centralizzato

Riscaldamento in condominio, novità sui pagamenti: la sentenza
Non è tenuto a pagare il riscaldamento il condomino che non utilizza l'impianto centralizzato: nulle le delibere condominiali che lo impongono
12 dicembre 2019 - Una sentenza della Corte di Cassazione si è espressa in merito alla legittimità delle delibere condominiali che prevedono l’addebito delle spese a carico dei condomini non serviti dal sistema di riscaldamento centralizzato. Per giudici il condomino che non fruisce del riscaldamento centralizzato non è tenuto al pagamento delle spese relative al consumo. Se la delibera condominiale stabilisce il contrario, questa non può essere ritenuta legittima e il condomino può contestare le spese del riscaldamento anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il caso su cui ha deliberato la Cassazione riguardava un condomino che aveva presentato opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio sulla base della deliberazione assembleare di approvazione di due bilanci consuntivi nei quali gli erano state addebitate le spese di consumo del riscaldamento centralizzato. Il condomino aveva chiesto che venisse accertata la legittimità del distacco del proprio appartamento dall’impianto comune dei termoconvettori presenti nelle unità abitative di sua proprietà, nonché la nullità di tutti i consuntivi approvati dall’assemblea successivamente a tale evento, nella parte in cui gli addebitavano le spese di consumo dei menzionati termoconvettori, con conseguente condanna del Condominio alla restituzione delle somme incassate nel periodo di distacco a titolo di quota di consumo fisso dei termoconvettori.
I giudici della Cassazione hanno chiarito che, se il condomino dimostra che la sua unità immobiliare non è mai stata o non sia più collegata all’impianto condominiale, non usufruendo dell’impianto di riscaldamento centralizzato, non è tenuto a sopportare le spese relative al consumo. Viene inoltre chiarito che il condomino può legittimamente rinunciare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto.
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