TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali
TEFA
Fondamento normativo:
L’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 prevede l’istituzione del “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente” (TEFA).
Caratteristiche essenziali del tributo
Il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) è un tributo istituito dal Legislatore a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo.
Il TEFA, date le caratteristiche normative volute dal Legislatore, è un tributo incassato dai singoli Comuni contestualmente alla tassa/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TIA fino al 2012, Tares 2013 e Tari 2014).
Con apposita Delibera, da adottarsi entro il mese di ottobre di ciascun anno per l’anno successivo, viene determinato il tributo, in misura compresa tra l’1% ed il 5% delle tariffe per unità di superficie ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani applicate dai Comuni.
Il tributo è liquidato e iscritto al ruolo dai Comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l’osservanza delle relative norme per l’accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al Comune spetta una commissione posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento sulle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.
L’ammontare del tributo, riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario o dal Comune, in caso di gestione diretta.
L’ art. 1 co. 666 della Legge 147/2013 ha confermato l’applicazione del tributo ex art. 19 D.lgs. 504/1992 per quanto riguarda la “Tari” – Tassa sui rifiuti prevista dall’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 147/2013.
il Decreto Legislativo del 06/05/2011 n.68, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle Province, ha ridisegnato le entrate tributarie di competenza provinciale e delle Città Metropolitane in attuazione della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale. In particolare, l’art. 20 sempre del D.lgs. n. 68/2011 prevede che spettino alle province gli altri tributi ad esse riconosciuti nei termini previsti dalla legislazione vigente che costituiscono tributi propri derivati; conseguentemente, è fatta salva l’applicazione del “Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente” (TEFA)previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
L’art. 24 del D.lgs. 68/2011 che disciplina il sistema finanziario delle città metropolitane prevede tra le fonti di entrata delle Città metropolitane i tributi di cui all’art. 20 della medesima normativa.
Ai sensi dell’art. 1 co. 16, 47, 101 e 44 della L. 56/2014 la Città Metropolitana di Roma Capitale dal 01/01/2015 è succeduta a titolo universale alla Provincia di Roma in tutti i rapporti attivi e passivi comprese le entrate provinciali.
Con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 46 del 15.06.2016 è stato adottato il Regolamento che disciplina modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo TEFA.
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