Con la circolare n. 6535 del 22 aprile 2011, integralmente dedicata alla legge 120/2010, il Ministero degli Interni fa sapere che chi incorre in una multa per trasgressione al Codice della strada può accedere alla rateizzazione delle sanzioni pecuniare e proporre ricorso al giudice di pace in caso di rigetto della domanda di ammissione al beneficio.
Per le sanzioni superiore a 200 euro l'interessato può chiedere, entro 30 giorni, la ripartizione del pagamento in rate mensili, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate. La presentazione dell'istanza preclude la facoltà di ricorrere al prefetto o al giudice di pace. Entro novanta giorni l'autorità deve adottare un provvedimento di accoglimento o di rigetto contro il quale a parere del Ministero dell’Interno è possibile proporre ricorso entro 30 giorni al giudice di pace nonostante il silenzio della legge in proposito. In caso di accoglimento della richiesta il pagamento potrà essere ripartito fino a 60 rate, con l'applicazione di interessi.
L'ammontare di ciascuna rata comunque non sarà inferiore a 100 euro mensile. L'organo accertatore dovrà verificare la regolarità dei pagamenti rateali e il beneficio decadrà in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate.
Per le sanzioni superiore a 200 euro l'interessato può chiedere, entro 30 giorni, la ripartizione del pagamento in rate mensili, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate. La presentazione dell'istanza preclude la facoltà di ricorrere al prefetto o al giudice di pace. Entro novanta giorni l'autorità deve adottare un provvedimento di accoglimento o di rigetto contro il quale a parere del Ministero dell’Interno è possibile proporre ricorso entro 30 giorni al giudice di pace nonostante il silenzio della legge in proposito. In caso di accoglimento della richiesta il pagamento potrà essere ripartito fino a 60 rate, con l'applicazione di interessi.
L'ammontare di ciascuna rata comunque non sarà inferiore a 100 euro mensile. L'organo accertatore dovrà verificare la regolarità dei pagamenti rateali e il beneficio decadrà in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate.
In caso di sospensione della patente, il titolare può chiedere al prefetto, entro cinque giorni dall’avvenuto ritiro dall'organo di vigilanza stradale, un permesso per guidare in determinate fasce orarie. In pratica l'interessato può essere ammesso a circolare al massimo tre ore al giorno, per motivi di lavoro, se è impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di impiego con mezzi pubblici o comunque non propri oppure se deve assistere una persona disabile. Per l'esame della richiesta la prefettura è tenuta a valutare i motivi documentati, oltre alla gravità della violazione commessa e al pericolo che potrebbe derivare dall'ulteriore circolazione dell'interessato. In caso di accoglimento della richiesta, il conducente verrà autorizzato a guidare per non più di tre ore al giorno, con precisa indicazione delle fasce orarie e dei giorni.
Nel contempo, però, il periodo di sospensione della patente subirà l'aumento per un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali viene autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'autorizzazione alla guida in caso di sospensione della licenza può essere concessa però una sola volta. Chi circolerà in difformità dalle prescrizioni del prefetto sarà punito con le stesse sanzioni previste per chi guida con la patente sospesa: multa da1.842 a 7.369 euro, revoca della patente, fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e, in caso di reiterazione, confisca amministrativa. A parere del ministero l'inasprimento delle misure contro la guida alterata contrasta però con la possibilità di ammettere al beneficio i trasgressori incorsi in reati stradali. Quindi non si può concedere alcun permesso di guida ai conducenti più negligenti.
Nel contempo, però, il periodo di sospensione della patente subirà l'aumento per un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive per le quali viene autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'autorizzazione alla guida in caso di sospensione della licenza può essere concessa però una sola volta. Chi circolerà in difformità dalle prescrizioni del prefetto sarà punito con le stesse sanzioni previste per chi guida con la patente sospesa: multa da
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