Teatro
- Si può elaborare un’opera preesistente?
- Cosa s’intende per “anno teatrale”?
- I titolari di diritto d’autore possono proibire le rappresentazioni?
- E’ possibile concedere “esclusive”?
- Per utilizzare un’opera teatrale di un autore straniero, occorre rivolgersi alla Sezione DOR?
- I titolari di diritti d’autore possono chiedere un compenso diverso da quello stabilito dagli Organi Sociali?
- La SIAE può rilasciare permessi di rappresentazione alle compagnie amatoriali senza aver preventivamente contattato l’autore dell’opera?
- Vorrei creare un sito Internet per consentire lo scambio gratuito di copioni teatrali tra appassionati. E’ possibile?
- Una compagnia amatoriale che vuole mettere in scena opere non tutelate dalla SIAE, deve comunque richiedere la preventiva autorizzazione alla SIAE?
Sì, se l’opera preesistente è caduta in pubblico dominio, cioè sono passati 70 anni dalla morte dell’autore; se, invece, l’opera preesistente è ancora tutelata, l’elaborazione può essere effettuata solo con l’autorizzazione dell’avente diritto. Sono, infatti, assolutamente proibite le trasposizioni, gli adattamenti, le traduzioni effettuate senza il consenso degli aventi diritto, anche nei casi in cui si dichiari che il testo è “liberamente tratto da…”, “ispirato a …”, “da un’idea di…”.
S’intende la stagione teatrale che va da settembre ad agosto.
Sì, possono proibirle o porre all’autorizzazione delle limitazioni di tempo e di luogo, di scelta degli interpreti e della regia, del rispetto della stesura del testo.
Sì, l’autore può concedere per un periodo determinato e, eventualmente, per uno specifico ambito territoriale, l’autorizzazione ad utilizzare “in esclusiva” la propria opera.
Sì. Se l’autore aderisce ad una Società consorella straniera con cui la SIAE ha rapporti di reciprocità o è rappresentato in Italia da un concessionario, la Sezione DOR provvederà ad interpellare l’avente diritto e a rilasciare il permesso di utilizzazione.
Sì, possono chiedere un compenso maggiore, partendo dai compensi stabiliti dagli Organi Sociali per le diverse tipologie di opere.
La SIAE, di norma, concede alle compagnie amatoriali il permesso di rappresentazione contestualmente alla richiesta, ad eccezione dei casi in cui l’avente diritto ha espressamente disposto di essere interpellato anche per le utilizzazioni amatoriali.
E’ possibile solo se l’opera che s’intende pubblicare sul sito è di pubblico dominio, cioè se sono passati 70 anni dalla morte dell’autore. Se invece l’opera è ancora tutelata, la diffusione o la pubblicazione dell’opera può essere effettuata solo previa autorizzazione dell’avente diritto.
Sì, per accertare che non vi sia utilizzazione anche di repertorio tutelato dalla SIAE (musiche, brani letterari, brani teatrali di altri autori, ecc.)
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