domenica 15 gennaio 2012

SVIZZERA Legge federale sul diritto d'autore


231.1

Legge federale
sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini

(Legge sul diritto d’autore, LDA)

del 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2011)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 31bis capoverso 2, 64 e 64bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 19893,
decreta:

Titolo primo: Oggetto


Art. 1 

Titolo secondo: Diritto d’autore







Capitolo 5: Restrizioni del diritto d’autore


Art. 19 Utilizzazione dell’opera per uso privato 

Art. 20 Compenso per l’uso privato 

Art. 21 Decodificazione di programmi per computer 

Art. 22 Ritrasmissione di opere diffuse 

Art. 22a Utilizzazione delle opere d’archivio degli organismi di diffusione 

Art. 22b Utilizzazione di opere orfane 

Art. 22c Diritto di mettere a disposizione opere musicali diffuse 

Art. 23 Licenza obbligatoria per l’allestimento di supporti audio 

Art. 24 Esemplari d’archivio e copie di sicurezza 

Art. 24a Riproduzioni temporanee 

Art. 24b Riproduzione ai fini di diffusione 

Art. 24c Utilizzazione da parte di disabili 

Art. 25 Citazioni 

Art. 26 Cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all’asta 

Art. 27 Opere ubicate su suolo accessibile al pubblico 

Art. 28 Servizi d’attualità 


Titolo quarto: Società di gestione



Capitolo 1: Ambiti di gestione soggetti alla sorveglianza della Confederazione


Art. 40 




Capitolo 4: Obbligo di informare le società di gestione


Art. 51 


Titolo quinto: Protezione giuridica





Capitolo 3:5 Ricorso al Tribunale amministrativo federale


Art. 74 

Data dell’entrata in vigore:6 1° luglio 1993 Art. 74 cpv. 1: 1° gennaio 1994ù

Per consultare la norma ckiccare sui titoli degli articoli.

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