Tutto
quello che c’è da sapere su come preparare un corretto testamento biologico: scelte
terapeutiche e trattamenti sanitari a cui dare o non dare il proprio
consenso.
Dopo aver fatto molto
parlare di sé, nei giorni scorsi è entrata in vigore la legge sul testamento
biologico [1], approvata dal Senato lo scorso 14 dicembre 2017 e nota
anche come legge sul fine vita. Questa legge dà un assetto
normativo organico alle cosiddette dichiarazioni anticipate di
trattamento, comunemente abbreviate nell’espressione Dat.
Con l’entrata in vigore della detta legge, dunque, diventa efficace a tutti gli
effetti la normativa che prevede il rispetto delle volontà del paziente
terminale: si tratta, in sostanza, della possibilità di dare
indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o respingere
nel caso in cui si sia impossibilitati a esprimere la propria preferenza.
Testamento
biologico: chi può farlo?
Tutti i cittadini
maggiorenni e capaci di intendere e di volere possono redigere le Dat.
In caso di soggetti minori sono i genitori o un tutore a
disporre del trattamento medico. La decisione dovrà tenere conto della volontà
del minore, se in grado di comprendere e valutare la situazione. Il
documento prevede che vi siano indicati i trattamenti sanitariche
si vogliono ricevere e quelli che si rifiuterebbero qualora il disponente non
fosse più in grado di esprimersi e prendere decisioni in modo autonomo. Con
il testamento biologico non si possono richiedere trattamenti
sanitari non conformi alle leggi. Molta cautela è bene porre nelle situazioni
al limite, come nel caso di disponenti molto anziani che potrebbero aprire la
strada a contestazioni.
Testamento biologico:
quali tipologie?
Affinché il
testamento biologico sia valido e la volontà del paziente perentoria, è necessario
che lo stesso sia fatto in forma scritta. Mediante un atto
pubblico, ossia un atto redatto da un pubblico ufficiale,
come un notaio o attraverso scrittura privata autenticata autenticata
da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio
sanitario nazionale o convenzionato. Se una persona non si trova nelle
condizioni di redigerlo in tali modi sopracitati, le volontà di fine
vita possono essere espresse attraverso videoregistrazione o mediante
dispositivi che consentano alla persona con incapacità di comunicare. Nelle
stesse forme anzidette le Dat possono essere aggiornate, modificate e
revocate in qualsiasi momento. Allorchè la decisione di revocare le Dat maturi
in condizioni di emergenza e urgenza che impediscono il ricorso alla forma
richiesta dalla legge, lo scopo si può ugualmente raggiungere con una
dichiarazione verbale raccolta o video-registrata da un medico, con
l’assistenza di due testimoni.
Testamento
biologico: la nomina di un fiduciario.
La legge
auspica, ma non obbliga, la scelta di un fiduciario, ossia di una
persona in cui il disponente pone la massima fiducia. Il fiduciario
prescelto si assume la responsabilità di interpretare le Dat anche
alla luce dei cambiamenti intercorsi nel frattempo e di eventuali nuove aspettative
offerte dalla ricerca medica. Il fiduciario, come il disponente, deve essere
maggiorenne e capace di intendere e volere. Per accettare la nomina dovrà
sottoscrivere le Dat con un atto successivo, da allegare alle stesse.
L’incarico può essere revocato in qualsiasi momento, con le stesse modalità
stabilite per la nomina e anche senza precisa motivazione. Il fiduciario può
rinunciare alla nomina scrivendo al disponente. La legge esclude che il
disponente possa nominare più di un fiduciario. Si tratta di una opzione
che però può essere utile fare, per tutelarsi nel caso in cui il primo nominato
rifiuti o rinunci. Il disponente può anche non indicare un fiduciario. In
questo caso, le Dat mantengono la loro efficacia e il giudice, all’occorrenza
può nominare un amministratore di sostegno.
Voglio
murì ‘e subbeto
Voglio
murì ‘e subbeto
per nun
te guardà ‘nfaccia
quanno te
miette a chiagnere
si no io
te ne caccio.
Voglio
muri
senza ca
te n’accuorge
e si è mentre
dorme
sarrà ma
maraviglia.
M’’a
squaglia ‘a chistu munno
zitto
zitto
senza n’addore
‘ e fritto
o ‘e nu
lamiento.
Ca si me
scappa invece
te dico
nun è niente
Duorme tranquilla
me sto
giranno
e ‘a
spalla.me fa male.
Quanno me
soso
ce mette
ancora ‘a crema,
Nun te
voglio fà scema,
pe nu te
mbressiunà.
Pe fa
quanno te scite
e io pare
ca dormo
m’accunciarraie
‘a cuperta
pe farme
arrepusà,
fino a
che voglio
si no cu ‘a
spalla a fore
me pozzo
lamentà.
Voglio
murì
quanno
cchiù tarde pozzo,
quanno so’ stanco ‘e scorze
e nun ce ‘a
faccio cchiù a rusecà.
Gioacchino
Ruocco
Ostia
Lido 12.02.018
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