Contante e assegni, cambiano regole e sanzioni. Le novità
Gli ultimi aggiornamenti in linea con le misure europee
5 febbraio 2018 - Il corretto utilizzo di denaro
contante, assegni e libretti di risparmio rappresenta un tema oggettivamente
sensibile per cittadini e risparmiatori. L’Associazione bancaria italiana (Abi)
illustra le ultime novità contenute nelle normative contro il riciclaggio.
CONTANTI – Resta possibile prelevare o
versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro. Alla
domanda “è possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo
pari o superiore a 3mila euro”, il dipartimento del Tesoro risponde in maniera
affermativa.
In pratica, “non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in
contanti dal proprio conto corrente in quanto tale operatività non si configura
come un trasferimento tra soggetti diversi”.
E’ comunque vietato trasferire
denaro contante o titoli al portatore, ad esempio assegni senza indicazione del
beneficiario, tra privati senza avvalersi dei soggetti autorizzati come le
banche, per importi pari o superiori a 3mila euro.
ASSEGNI – Gli assegni bancari, circolari
o postali di importo pari o superiore a mille euro devono riportare, oltre a
data e luogo di emissione, importo e firma, l’indicazione del beneficiario e la
clausola “non trasferibile”. Attenzione, quindi, se utilizzi un modulo di
assegno che hai ritirato in banca da molto tempo e verifica se l’assegno reca
la dicitura ‘non trasferibile’. Se la dicitura non è presente sull’assegno
bisogna ricordarsi di metterla per importi pari o superiori a mille euro. Alla
luce delle ultime disposizioni di legge le banche consegnano automaticamente
alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità. Chi
li vuole utilizzare in forma libera, per importi inferiori a mille euro, può
farlo presentando una richiesta scritta al proprio istituto di credito. Per
ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura
‘non trasferibile’ è previsto dalla legge il pagamento a carico del richiedente
l’assegno di un’imposta di bollo di 1,50 euro che la banca versa allo Stato.
LIBRETTI – E’ vietata l’apertura di
conti o libretti di risparmio in forma anonima, con intestazione fittizia e il
loro utilizzo anche se sono stati aperti in uno Stato estero. I libretti di
deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e
cioè intestati a una o più determinate persone. Per chi detiene ancora libretti
al portatore è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il
31 dicembre 2018, resta comunque vietato il loro trasferimento;
MULTE – In caso di violazioni della soglia dei contanti
e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola ‘non trasferibile’)
la sanzione varia da 3mila a 50mila euro. Per il trasferimento dei libretti al
portatore la sanzione può variare da 250 a 500 euro. La stessa sanzione si
applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti
entro il termine del 31 dicembre 2018. Per l’utilizzo, in qualunque forma, di
conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione, conclude
l’Abi, è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.
In collaborazione con Adnkronos
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