Vaccinazione antipolio,
sì al risarcimento dei danni
anche se in passato
non era obbligatoria
La Sezione Lavoro
della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 11339 del 2018, ha stabilito che deve essere
risarcito il danno derivato da vaccinazione antipolio ai soggetti danneggiati
prima dell’entrata in vigore della L.n. 695/1959. La Cassazione ha dunque
esteso “l’indennizzo al danneggiato dal vaccino anche in epoca precedente
all’entrata in vigore delle legge 695/1959. Un passo fatto alla luce di una
lettura costituzionalmente orientata della norma e tenuto conto del decreto
legge sui vaccini del 2017 (n. 73)” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore
del 11 maggio 2018).
Vediamo nel dettaglio
di cosa si tratta con l’articolo pubblicato oggi (11.5.2018) dal Sole 24 Ore
(Firma: G. Piagnerelli; Titolo: “Vaccino spetta l’indennizzo anche se all’epoca
non era obbligatorio per legge”) che di seguito riportiamo.
Il risarcimento del
danno derivato da vaccinazione antipoliomielite va esteso anche prima
dell’entrata in vigore della legge n. 695/1959, che lo ha reso obbligatorio. La
Cassazione, infatti, con la sentenza n. 11339 del 2018 ha precisato che «ai
soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata in epoca
antecedente all’entrata in vigore della legge 30 luglio 1959 n. 695, va
riconosciuto il diritto all’indennizzo alla stregua della lettura
costituzionalmente orientata dell’articolo 1, comma 1, della legge 210/1992,
tenuto conto dell’articolo 5-quater del Dl 73/2017, convertito con
modificazioni dalla legge n. 119/17, con applicazione del termine triennale,
per la proposizione della domanda, previsto dall’articolo 3, comma 1, della
legge 210/1992».
La vicenda – La Cassazione si è trovata alle
prese con una vicenda piuttosto delicata in cui un cittadino sardo aveva aperto
un contenzioso con il ministero della Salute in quanto vaccinatosi il 1° giugno
1959 (prima quindi dell’entrata in vigore della legge 695/1959). A seguito di
vaccinazione antipolio di tipo Salk aveva contratto poliomielite su entrambi
gli arti inferiori, ma poiché non era obbligatorio, i giudici di merito avevano
escluso il riconoscimento dell’indennizzo. La Cassazione, invece, ha
puntualizzato come la tutela avesse portata retroattiva laddove seppur non
obbligatoria la vaccinazione era altamente raccomandata. Nella sentenza, si
legge, che proprio in riferimento alla vaccinazione antipoliomielitica della
quale si è discusso nella fattispecie, la Corte costituzionale con la sentenza
n. 27/1998, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione
degli articoli 2 e 32 della Costituzione, l’articolo 1, comma 1, della legge n.
210/1992 nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo in favore
dei soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di
vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695, recante “Provvedimenti per rendere
integrale la vaccinazione antipoliomielitica”. In definitiva non è
costituzionalmente lecito, sulla base degli articoli 2 e 32 della Costituzione,
richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse
collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è
possibile, il peso delle eventuali conseguenze, la Consulta, nel 1998 aveva
escluso la ragionevolezza di differenziare il trattamento sanitario, imposto
per legge, da quello promosso, in base a una legge, dalla pubblica autorità, in
vista della sua diffusione capillare nella società così come il caso in cui la
libera determinazione individuale risulti annullata dalla irrogazione di una
sanzione, da quello in cui sia fatto appello alla collaborazione dei singoli
per un programma di politica sanitaria.
Conclusioni. In definitiva la Cassazione
ha accolto il ricorso con rinvio anche per le spese di giudizio di legittimità.
Alla stessa Corte d’appello in diversa composizione.
Nessun commento:
Posta un commento