"Silenzio elettorale violato"
Si fa proprio di tutto per non perdere il confronto elettorale denunciando l’avversario di scorrettezza per la violazione del silenzio elettorale.
Ma le leggi in Italia le conoscono veramente, in maniera particolare quelli che le fanno, le debbono applicare e farle applicare anche agli altri senza generare turbative ?
Sembra proprio di no se continuano a cavillare sull’argomento fornendo una ulteriore prova di stanchezza e di inadeguatezza per il ruolo ricoperto e, forse, ancora da ricoprire.
Proprio ieri leggendo “ItaliaOggi” di venerdì 27 maggio a pagina 6 mi sono imbattuto nell’articolo “ Il silenzio propaganda è proprio una balla” che argomentava che il silenzio non è previsto dalla legge. E’ un’invenzione giornalistica in quanto i divieti della norma dicono chiaramente che l’attività è vietata solamente entro il raggio di 200 metri nelle zone che includono sezioni elettorali, e che l’art. 9 della legge n. 212 del 1956, ancora in vigore, recita senza ombra di dubbio e di interpretazione che “ Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste
all'art. 1 della presente legge.
Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
E allora ?
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