giovedì 4 aprile 2019

Gravidanza iniziata durante il preavviso

Gravidanza iniziata durante il preavviso, il licenziamento è valido

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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 9268 del 2019, ha stabilito che il licenziamento nei confronti di una donna in stato di gravidanza iniziato durante il preavviso  è legittimo, “ma si sospende la decorrenza del preavviso come nei casi di malattia o infortunio” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 4.4.2019).
Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 9268/2019.
La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 50 pubblicata il 20.4.2017, in accoglimento dell’appello proposto dal … soc. coop. In liquidazione, e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di … di nullità del licenziamento per violazione dell’art. 54, D.Lgs. n. 151 del 2001.
La Corte territoriale ha ritenuto che il licenziamento, intimato per motivo oggettivo, si fosse perfezionato il 2.4.2004, alla data di ricevimento da parte della lavoratrice della relativa lettera, sebbene l’efficacia dello stesso fosse stata posticipata alla scadenza (15.5.2004) del periodo di preavviso; ha individuato il momento di inizio dello stato oggettivo di gravidanza in base alla documentazione medica in atti e alla c.t.u. svolta in primo grado, anziché secondo la presunzione legale di cui all’art. 4, D.P.R. n. 1026 del 1975, adoperata dal Tribunale e riferita a trecento giorni prima della data presunta del parto; ha accertato come l’inizio dello stato oggettivo di gravidanza risalisse al 15.4.2004, data successiva all’intimazione del recesso.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la sig.ra … che veniva rigettato dalla Corte Suprema con il principio di diritto sopra esposto.
Ad avviso della lavoratrice, per quel che qui interessa, nel periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue con connessi obblighi e diritti a tutti gli effetti con la conseguenza che la sopravvenienza, nel corso di tale periodo, dello stato di gravidanza rende comunque operante la tutela di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001.
Invece la Corte Suprema ha ritenuto infondato tale ragionamento perché lo stato di gravidanza, insorto durante il periodo di preavviso, se pure non è causa di nullità del licenziamento ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001, costituisce evento idoneo, ai sensi dell’art. 2110 c.c., a determinare la sospensione del periodo di preavviso; difatti il licenziamento intimato durante lo stato di gravidanza rientra nel divieto posto dal citato art. 54 che ne sancisce la nullità, mentre la gravidanza intervenuta nel corso del periodo di preavviso “lavorato”, come nel caso di specie, è attratta nella disciplina dell’art. 2110 c.c. e comporta gli effetti sospensivi ivi previsti.

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