giovedì 4 aprile 2019

Class Action, approvato ieri in Senato

Class Action, approvato ieri in Senato il DDL sulla riforma

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È stato approvato ieri dal Senato il DDL sulla riforma delle Class Action o, per dirla all’italiana, le azioni di classe (o azioni collettive) la cui normativa verrà contenuta non più nel Codice del Consumo ma nel Codice di Procedura Civile con l’introduzione del titolo VIII-bis del Libro Quarto intitolato proprio “Dei Procedimenti Collettivi”. Ciò comporterà innanzi tutto un ampliamento della platea dei soggetti che potranno promuovere l’azione per ottenere il risarcimento in caso di violazione di un diritto, quindi non più solo i consumatori o le associazioni di consumatori rappresentative di quel diritto, ma chiunque ritenga di aver subito una lesione di un diritto.
Infatti l’ambito di applicazione del DDL stabilisce che: “I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe”. “A tale fine, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni”.
L’azione di classe (class action) potrà essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività e riguarderà sia le responsabilità contrattuali che extracontrattuali.
La domanda per la class action dovrà essere proposta con ricorso da depositarsi presso la Sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Il procedimento sarà regolato dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis c.p.c. e seguenti e verrà definito con una sentenza, resa nel termine di 30 giorni successivi alla discussione orale della causa.  Se la class action è dichiarata ammissibile con ordinanza, il tribunale fisserà un termine perentorio non inferiore a 60 giorni e non superiore a 150 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici all’uopo istituito, per l’adesione all’azione medesima da parte delle persone interessate e titolari di un diritto individuale ed omogeneo violato.
Quando il giudice delegato, con decreto motivato, accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna anche il resistente al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. A favore del difensore di cui l’aderente si sia avvalso è dovuto un compenso che sarà determinato con decreto del Ministero della Giustizia.
Naturalmente le nuove disposizioni sulla class action si applicheranno alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge, mentre alle condotte illecite poste in essere precedentemente continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.

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