Detrazione Iva e deducibilità dei costi auto 2018
La disciplina fiscale dei veicoli utilizzati dalle
imprese, già oggetto di numerose modifiche normative nel corso degli ultimi
anni, é stata ulteriormente aggiornata dalla Legge di Bilancio 2018
9 marzo 2018 - La disciplina fiscale
dei veicoli utilizzati dalle imprese, già oggetto di
numerose modifiche normative nel corso degli ultimi anni, é stata ulteriormente
aggiornata dalla Legge di Bilancio 2018.
Si ricorda che, ai fini della
deducibilità fiscale, i veicoli utilizzati dalle imprese possono essere
suddivisi nelle seguenti categorie:
- veicoli a deducibilità integrale: sono
integralmente deducibili le quote di ammortamento e le spese di impiego
relative ai mezzi utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell’attività propria dell’impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico
(art. 164, co. 1, lett. a) TUIR);
- veicoli a deducibilità limitata: sono
parzialmente deducibili, nella misura del 20% del loro ammontare annuo, le
quote di ammortamento e le spese di impiego relative ai veicoli utilizzati
in via “non esclusiva” per l’attività d’impresa. Oltre al limite della
percentuale di deducibilità, tale tipologia di spese ha un limite di costo
annuo massimo fissato a 18.075,99 euro (art. 164, co. 1, lett. b) del
TUIR);
- veicoli concessi in uso promiscuo ai
dipendenti: sono deducibili nella misura del 70% (senza alcun limite
quantitativo) le spese relative alle auto concesse in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164, co. 1,
lett. b-bis) del TUIR).
Particolare é la posizione
degli agenti di commercio e dei professionisti: i primi
deducono le spese all’80% (anziché al 20%) e hanno un tetto massimo di spesa di
25.822,84 euro (anziché 18.075,99 euro), i secondi deducono le spese applicando
gli stessi limiti di deducibilità previsti per le imprese ma per un solo
veicolo.
Ai fini IVA, la detraibilità
dell’imposta è dettata dall’art. 19-bis1 del DPR 633/72, ovvero:
- 40% dell’IVA per i veicoli ad uso promiscuo;
- 100% dell’IVA per i veicoli ad uso
esclusivo.
Sino ad oggi l’imprenditore che
acquistava carburante per autotrazione presso gli impianti stradali, ai fini
della detrazione IVA e della documentazione del costo deducibile per le imposte
dirette, aveva la facoltà di utilizzare la scheda carburante.
La Legge di Bilancio 2018 é
intervenuta in maniera decisa sul tema abolendo la scheda carburante dal 1° luglio
2018 per i soggetti titolari di partita IVA relativamente ai mezzi aziendali
(sia per quelli esclusivamente strumentali che per quelli a deducibilità
ridotta), introducendo il nuovo comma 1-bis dell’art. 164, che subordina la
deduzione delle spese per carburante per autotrazione al pagamento mediante
moneta elettronica (carte di credito o carte di debito) e modificando l’art.
19-bis, comma 1, lett. d) del DPR 633/72, che subordina anche l’esercizio della
detrazione IVA assolta sull’acquisto di carburanti alla circostanza che il
relativo pagamento sia avvenuto mediante moneta elettronica o con altro mezzo
ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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