giovedì 26 luglio 2012

QUANDO LA SCRITTURA PRIVATA PUÒ CONSIDERARSI TESTAMENTO OLOGRAFO


Cassazione civile , sez. II, sentenza 28.05.2012 n° 8490

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Sentenza 28 maggio 2012, n. 8490

1. - Con atto di citazione notificato il 26 aprile 1993 A.M.P., premesso che il 13 ottobre 1982 era deceduto R.P., fratello dell'attrice e di L.P., premorta, la quale aveva lasciato eredi i figli G. e D.B., e che il de cuius era coniugato con M.D.O. non aveva figli, per cui l'eredità si era devoluta per due terzi al coniuge e per il rimanente terzo ai fratelli e sorelle del defunto, assumeva che la M.D.O. avesse intestato a se stessa un'azienda di vendita di casalinghi ricompresa nell'asse ereditario e che la medesima fosse in possesso di buona parte dei beni ereditari. Pertanto, la A.M.P. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Massa la M.D.O., G. e D.B. chiedendo dichiararsi la propria qualità di coerede del defunto R.P. e, conseguentemente, condannarsi la M.D.O. all'immediata reintegrazione dell'attrice nel compossesso dei beni ereditari.
Si costituì in giudizio la sola, chiedendo il rigetto della domanda sulla base del rilievo di essere l'unica erede del coniuge defunto per successione testamentaria. Dedusse al riguardo che R.P. aveva lasciato un testamento olografo redatto il 27 settembre 1993 con il quale aveva nominato la moglie sua unica erede.
Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 266 del 2004, dichiarò che la scrittura del 27 settembre 1987 non era idonea a configurare un testamento, in quanto non recava l'espressione della volontà di disporre per il tempo in cui R.P. avrebbe cessato dì vivere, ma solo una dichiarazione di riconoscimento che tutti ì beni erano esclusivamente di proprietà della moglie. Inoltre il documento non risultava piegato e quindi non poteva essere contenuto nella busta prodotta, la quale recava la scritta "testamento per M.D.O.". Conseguentemente, il Tribunale dichiarò aperta la successione legittima di R.P. e dichiarò eredi, per le quote indicate in motivazione, A.P., G. e D.B.; condannò inoltre la M.D.O. a reintegrare le altre parti nel compossesso dei beni a lei pervenuti a seguito della morte del coniuge, e condannò la A.P. ed i G. e D.B. a rimborsare alla convenuta, ognuno per la propria quota, le imposte successorie e gli accessori oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento.

2. - Proposto gravame da parte della M.D.O., cui resistevano la A.P. e G. e D.B., la Corte d'appello di Genova, con sentenza del 17 settembre 2009, in riforma della sentenza impugnata, rigettò le domande dell'attrice, dichiarando che la M.D.O. era l'unica erede di R.P. per successione ereditaria. Premesso che con riferimento al testamento vige il principio della libertà della forma, osservò la Corte di merito che il documento in questione aveva tutti i requisiti del testamento olografo, e che era più che plausibile che il R.P. avesse inteso disporre del suo patrimonio per il tempo successivo alla sua morte, mentre nemmeno la controparte aveva ipotizzato che la frase con la quale egli aveva affermato che i suoi beni erano della moglie avesse il significato che egli fosse un mero intestatario fiduciario di detti beni. Inoltre, anche il riferimento del R.P. al possesso delle sue piene facoltà mentali deponeva nel senso che la scrittura in questione fosse un testamento.
3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre A.P. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la M.D.O., che ha anche proposto ricorso incidentale e depositato memoria.

Motivi della decisione
1. - Con il primo motivo del ricorso principale, la A.P., deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 587 cod. civ., censura la sentenza impugnata perché, dopo aver erroneamente premesso che in materia testamentaria vige il principio della libertà dì forma - essendo vero l'esatto contrario - avrebbe indotto la questione relativa alla esistenza o meno di una valida manifestazione di volontà testamentaria ad un semplice problema di interpretazione, trascurando così di considerare che il punto decisivo della controversia era costituito dall'accertare se la volontà del de cuius, pur dando per scontata l'intenzione dell'autore del documento, fosse stata espressa in modo valido. Aggiunge la ricorrente che la espressione "Tutti i miei beni ...sono esclusivamente di proprietà mia signora" , contenuta nel preteso testamento olografo, non equivaleva alla locuzione "istituisco erede in tutti i miei beni mia mogiie".
2. - Con il secondo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 587 e 1367 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver interpretato l'espressione "i miei beni sono i tuoi", rivolta dal R.P. alla moglie - esclusa la possibilità di interpretarla come dichiarazione di essere un mero intestatario fiduciario della M.D.O. -, come manifestazione di volontà testamentaria in favore di quest'ultima.
La ricorrente sostiene, da un lato, che l'applicazione dell'art. 1367 cod. civ. all'interpretazione del testamento non potrebbe comportare l'attribuzione di valore negoziale ad un atto che tale portata non abbia, e che comunque 

, anche ritenendo l'operativita delia suddetta disposizione in materia testamentaria, il giudice di appello avrebbe ignorato la problematica relativa alla distinzione tra testamento olografo e donazione nulla per difetto di forma.
3. - Con il terzo motivo la ricorrente principale, deducendo insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, censura la sentenza di secondo grado per aver valorizzato, ai fini della interpretazione della scrittura del 27 settembre 1987, soltanto l'espressione "in piene facoltà mentali", ritenuta usuale negli atti dì ultima volontà, senza quindi porsi il problema della irrilevanza di tale espressione in sé considerata, e comunque della compatibilità della stessa con l'intenzione del R.P. di consegnare alla moglie un documento che avesse solo la parvenza di un testamento al fine di tranquillizzarla, data l'insistenza della stessa, alla vigilia di un grave intervento chirurgico al quale egli doveva essere sottoposto.
4.1. - I tre motivi, che, stante la evidente connessione che li avvince, tesi come sono tutti alla esclusione della possibilità di attribuire natura di testamento alla scrittura del 27 settembre 1987, sono fondati nei sensi e nei limiti di seguito indicati.
4.2. - Va, anzitutto, sgombrato il campo dall'equivoco concettuale che sì annida nell'adozione da parte della Corte di merito della espressione «con riferimento al testamento vige il principio della liberta di forma». Risulta, infatti, evidente che il giudice di appello non ha inteso porre in discussione il rigore formale che deve caratterizzare il testamento, la cui solennità trova fondamento nella importanza sociale dell'atto, alla quale il testatore deve essere richiamato, e nella esigenza di garantirne la spontaneità e la serietà. Il richiamo operato nella sentenza impugnata al principio della libertà di forma ha avuto, piuttosto, nella economia della decisione, il significato di una sottolineatura della non necessità, perché un atto possa qualificarsi come testamento, dell'uso di formule sacramentali per manifestare l'intenzione dell'autore che esso costituisca l'atto con il quale egli dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, essendo, invece, sufficiente che risulti in modo univoco dal suo contenuto che si tratti di atto di ultima volontà.
4.3. - Ciò posto, deve rilevarsi come problema distinto da quello della necessità di formule sacramentali quale requisito di validità del testamento sia quello della esigenza della riscontrabilità nell'atto dì una volontà testamentaria validamente espressa in un atto il quale abbia i requisiti formali di un testamento olografo. A tale quesito deve darsi risposta affermativa, poiché, proprio in considerazione della serietà dell'atto e delle sue conseguenze giuridiche, vanno individuati i requisiti minimi di riconoscibilità oggettiva nell'atto di cui si tratta di un negozio mortis causa, che valgano, ad esempio, a distinguerlo da una donazione, o da un riconoscimento dì debito etc. Si versa, qui, in un campo che rappresenta un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria. E, dunque, non v'è luogo a discettare sull'applicabilità o meno dell'art. 1367 cod. civ., peraltro generalmente riconosciuta. Infatti, il problema della configurabilità oggettiva di una volontà testamentaria nelle espressioni adottate nella scrittura da esaminare prescinde anche dall'effettivo intento dell'autore della scrittura. Si intende, in altri termini, affermare che una volontà che non sia sostenuta da una espressione oggettivamente idonea, sulla base di sia pure minimali frecce semantiche, a rappresentare l'intento attuale di disporre del proprio patrimonio per il tempo in cui si sarà cessato di vivere, e non già un mero progetto, non può assumere rilevanza giuridica.
Va, in proposito, ricordato che in dottrina il c.d. formalismo testamentario è stato giustificato in base alla considerazione che il testamento costituisce atto di particolare gravità, perché destinato a valere post mortem e in quanto contiene precetti rivolti a persone diverse dal suo autore, non essendo più in vita il disponente nel momento in cui le regole da lui dettate avranno esecuzione: sì deve, perciò, essere certi che esse corrispondano al suo obiettivo volere, poiché soltanto sul presupposto di tale garanzia il legislatore e disposto a riconoscerne il carattere vincolante post mortem. Nella giurisprudenza di questa Corte si e affermato che ciò significa che per decidere se un documento abbia i requisiti intrinseci dì un testamento olografo, occorre accertare se l'estensore abbia avuto la volontà dì creare quel documento che si qualifica come testamento: è, eroe, necessario che emerga una volontà attuale (Cass., sent. 12 ottobre 1957, n. 3785). Con riferimento ad una ipotesi per certi versi simile - ricordata anche dalla ricorrente - , e cioè al problema del cd. testamento epistolare, sì è affermato che l'accertamento della intenzione dell'autore va compiuto sulla base di rigorose indagini, il cui risultato si presenti univoco, nel senso che risulti con certezza che con esso si sia inteso porre in essere una disposizione di ultima volontà (Cass., sent. 21 gennaio 1964). Nello stesso ordine di idee in dottrina si è ritenuto che non sia sufficiente la manifestazione di una intenzione o di un desiderio. Ne consegue che come il dire "istituirò mio erede" non equivale a "istituisco mio erede", così come dedotto dalla ricorrente, con riferimento alla attuale controversia il fatto che R.P. abbia scritto "Tutti i miei beni seno esclusivamente di proprietà mia signora" non equivale a "istituisco erede in tutti i miei beni mia moglie".
4.4. - Nella specie, non emerge dall'ordito dei la sentenza impugnata la consapevolezza di una tale problematica, non rinvenendosi alcuno spunto in tal senso. A prescindere dall'erroneo rilievo attribuito alla espressione «in piene facoltà mentali», contenuta nella scrittura del R.P. 27 settembre 1987 e riferita a se stesso - espressione che, se, come sostenuto dalla Corte ligure, nella cultura popolare viene generalmente associata alla redazione delle ultime volontà, non può però avere valore dirimente - , la sentenza impugnata si limita alla constatazione che il documento in questione contiene tutti i requisiti di un testamento olografo ai sensi di cui all'art. 602 cod. civ., ed alla considerazione che la locuzione «tutti i miei beni... sono esclusivamente di proprietà dì mia signora» non potrebbe avere senso se non in quanto rivolta al futuro, perché, in caso contrario, essa equivarrebbe al riconoscimento da parte del R.P. di essere un mero intestatario fiduciario: ciò che, secondo la Corte di merito, non sarebbe plausibile, tant'è che non era stato neanche ipotizzato dalla controparte. Ma nessuna seria considerazione contrappone il giudice di secondo grado alla oggettiva constatazione della mancanza nella scrittura de qua di alcuna disposizione in ordine alla sorte futura dei suoi beni.
5. - Resta assorbito dall'accoglimento del ricorso principale l'esame del secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce violazione degli artt. 91-92 cod. proc. civ., censurandosi la sentenza di appello per aver compensato integralmente le spese di giudizio avuto riguardo all'esito dello stesso ed ai rapporti tra le partì, laddove tale esito era stato totalmente sfavorevole alla R.P.
6. - Passando all'esame del primo motivo del ricorso incidentale, con esso si deduce violazione degli artt. 587-588 e 1367 cod. civ. nonché 115 cod. proc. civ., assumendosi che ogni dubbio sulla natura di testamento del documento sopra menzionato sarebbe superato dall'esame della busta che lo conteneva, sulla quale il Pretini aveva scritto la parola "testamento".
7.1. - La censura è infondata.
7.2. - La rilevanza della frase apposta sulla busta consegnata al notaio che faceva riferimento ad un «testamento per M.D.O.» è stata invero del tutto esclusa dalla Corte di merito, la quale ha fondato il proprio convincimento in ordine alla configurabilità nella scrittura del
27 settembre 1987 di un testamento su altre argomentazioni (peraltro non convincenti per le considerazioni dianzi svolte), astenendosi dal sottoporre a revisione critica il rilievo del giudice di primo grado secondo il quale il documento olografo non risultava piegato in modo tale da poter essere contenuto in una busta delle dimensioni di quella consegnata al notaio e recante la richiamata dicitura. Ne è nella presente sede ipotizzabile una rivaluta zione delle risultanze, non smentite dal giudice di appello, della indagine di merito del Tribunale, fondata, tra l'altro, anche sulle dichiarazioni del notaio che ricevette il documento, e non solo sulla rilevata mancanza di piegatura del foglio contenente la scrittura del R.P.
8. - Conclusivamente, deve accogliersi il ricorso principale, e rigettarsi il primo motivo di quello incidentale, assorbito il secondo. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, e la causa rinviata ad un diverso giudice - che sì individua in altra sezione della Corte d'appello di Genova, cui e demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio - che riesaminerà la controversia facendo applicazione del seguente principio di diritto: «Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo, non e sufficiente il riscontro della sussistenza dei requisiti di forma individuati dall'art. 602 cod. civ., occorrendo altresì l'accertamento della oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere un atto dì disposizione del proprio patrimonio per iì tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un prius loaico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità».

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra seziono della Corte d'appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 29 febbraio 2012.

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