(Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile - pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942. Testo coordinato ed aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni)
Titolo I - Delle persone fisiche
Art. 1. - Capacità
giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della
nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito
sono subordinati all'evento della nascita.
[Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti
dall'appartenenza a daterminate razze sono stabilite da leggi speciali.] (1) Comma
abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.
Art. 2. - Maggiore
età. Capacità di agire.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo
anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti
per i quali non sia stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età
inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il
minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal
contratto di lavoro.
Art. 3. (1) - Capacità in materia di lavoro.
Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il
proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le
azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'età
inferiore.
(1) Articolo abrogato dalla Legge 8 marzo 1975, n. 39.
Art. 4. - Commorienza.
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di
una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si
considerano morte nello stesso momento.
Art. 5. - Atti
di disposizione del proprio corpo.
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati
quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando
siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 6. - Diritto
al nome.
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge
attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al
nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.
Art. 7. - Tutela
del diritto al nome.
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del
proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente
ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il
risarcimento dei danni.
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia
pubblicata in uno o più giornali.
Art. 8. - Tutela
del nome per ragioni familiari.
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può
essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o
indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni
familiari degne d'essere protette.
Art. 9. - Tutela dello pseudonimo.
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia
acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.
Art. 10. - Abuso
dell'immagine altrui.
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del
coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con
pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti
congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre
che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
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