Testo coordinato del codice
civile aggiornato con le successive modifiche ed integrazioni.
Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
Titolo II - Delle persone giuridiche
Capo I - Disposizioni generali
Art. 11. - Persone
giuridiche pubbliche.
Le province e i comuni, nonché gli
enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo
le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
Art. 12. (1) - [Persone giuridiche private.
Le associazioni, le fondazioni
e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica
mediante il riconoscimento concesso con decreto del presidente della
Repubblica.
Per determinate categorie di
enti che esercitano la loro attività nell'ambito della provincia, il Governo
può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.]
Art. 13. - Società.
Le società sono regolate dalle
disposizioni contenute nel libro V.
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