sabato 22 giugno 2019

NESSUNA ULTERIORE PROROGA PER LA PRESENTAZIONE NEL FORMATO CARTACEO DELLE SUCCESSIONI

  

NESSUNA ULTERIORE PROROGA PER LA PRESENTAZIONE NEL FORMATO CARTACEO DELLE SUCCESSIONI

Da adesso tutte le denunce di successioni aperte dopo il 2/10/2006, salvo poche eccezioni, dovranno essere presentate con la procedura online.

Successioni onlineDa adesso tutte le denunce di successioni aperte dopo il 2/10/2006, salvo poche eccezioni, dovranno essere presentate con la procedura online.
Finito il periodo transitorio, inizialmente fissato al 31/12/2017, successivamente prorogato al 31/12/2018 con provvedimento del 28/12/2017, salvo novità dell'ultimo momento, pare che non sia stata data nessuna ulteriore proroga al periodo transitorio, cioè un periodo in cui si poteva presentare una successione indifferentemente in formato cartaceo o elettronico.
Andiamo quindi ad individuare con precisione i casi in cui va presentata la successione online e quelli in cui è obbligatorio presentare la successione cartacea.
Quando è obbligatorio fare la successione online
  • Nuove dichiarazioni aperte dal 3/10/2006
  • Tutte le successioni integrative, successioni sostitutive, successioni modificative o successioni aggiuntive, le cui prime dichiarazioni siano state presentate con la procedura online
Quando è obbligatorio fare la successione cartacea
  • Tutte le dichiarazioni aperte fino al 2/10/2006
  • Tutte le successioni integrative, successioni sostitutive, successioni modificative o successioni aggiuntive, le cui prime dichiarazioni siano state presentate con la procedura cartacea
Come abbiamo già sottolineato in precedenza, la pratica di successione online, a differenza di quella presentata cartacea, comprende anche la voltura catastale, può essere presentata direttamente dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite un intermediario abilitato per mezzo del servizio accessibile dal link sottostante:

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