Il diritto
d'autore ed il paesaggio urbano...
Della
Dott.sa Sonia Rosini
Fotografare
il paesaggio urbano, monumenti ed opere d’arte, quale diritto può vantare il
proprietario nei confronti del fotografo ?
Ogni
edificio o monumento che ammiriamo camminando per strada, come ogni parte
creativa che lo compone, è tutelato dalla legge sul diritto d’autore.Ai sensi
dell’art. 1 della legge sul diritto d'autore nonché dell’art. 2575 del codice
civile, formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere
creativo che appartengono:
«…. alle arti figurative, all’architettura,
….qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» Inoltre,
anche l'articolo 2 specifica che: «….. sono comprese
nella protezione: .... 4) le opere della scultura, della pittura,
dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari,
compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura»
Pertanto,
la questione di una autorizzazione a riprodurre tramite la fotografia, le
suddette opere ovunque esse siano situate, si pone negli stessi termini
relativi a qualsiasi altra opera dell’ingegno: l’autore ha il diritto esclusivo
di utilizzazione economica dell’opera in ogni sua forma e modo, originale o
derivato ed è, l’indiscusso titolare dei relativi diritti morali sull’opera a
difesa della sua personalità.
La
legge sul diritto d’autore, generalmente, consente di fotografare da luoghi
pubblici, edifici o monumenti visibili pubblicamente e situazioni non private
con la possibilità di divulgare le immagini, ma quando si desidera trarre un
guadagno da una fotografia che rappresenta un edificio riconoscibile occorre
ottenere l'autorizzazione dal proprietario e/o dall'architetto. Tuttavia, se
l'artista è morto da più di 70 anni non vi è bisogno di un'autorizzazione.
Deve
richiedersi un'autorizzazione ogni qualvolta un edificio è riconoscibile ed è
parte principale della foto (ad esempio: un primo piano) mentre per le foto con
edifici in background (nello sfondo di immagini di paesaggio) possono essere
usate senza richiedere il consenso.
A
seguito di quanto sopra detto, occorre procedere ad una classificazione degli
immobili:
Case
private:
Occorre l’autorizzazione del proprietario nel caso di edifici di proprietà
privata identificabili, quali case, istituzioni private, uffici, anche
automobili e barche... Se però gli edifici non sono distintamente
riconoscibili, non vi è la necessità di mettersi in contatto con il progettista
o l'architetto perché somiglianti a migliaia di altre case. Stante che il
limite fra il riconoscibile e il non-riconoscibile è piuttosto sottile ed
opinabile per evitare incomprensioni per le foto di case, nel caso in cui non
viene richiesta l’autorizzazione alla proprietà, è bene fotografare solo case
"tradizionali", solo parzialmente e senza il giardino.
Immobili
di proprietà pubblica: non
occorre l’autorizzazione per pubblicare le fotografie di scuole, palazzi dello
stato, tribunali, parchi…
Luoghi
aperti al pubblico: si
identificano in musei, gallerie, parchi dei divertimenti, fiere commerciali…
classificati di pubblico dominio, dove il consenso dovrà essere richiesto al
direttore o al curatore o direttamente agli organi istituzionali.
Monumenti
storici: un
autorizzazione non è richiesta per i monumenti storici, case o giardini,
essendo gli architetti deceduti da più di 70 anni. “Un esempio: la Fontana del
Tritone, a Roma, la scultura può essere fotografata poiché è di pubblico
dominio in quanto, l'autore Gian Lorenzo Bernini, è morto da più di 70 anni”.
In ogni modo, quando un monumento storico è trasformato o quando viene aggiunto
un nuovo design ad esso, come l’illuminazione o nuovi edifici, il fotografo
deve ottenere l’autorizzazione dal nuovo architetto, fino a 70 anni dopo la sua
morte.
Beni
culturali: Per
quanto riguarda le riprese fotografiche professionali di beni culturali di
proprietà dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale, il
decreto n. 104/94 prevede il rilascio di un autorizzazione e precisa che la
riproduzione di detti beni è soggetta al pagamento di alcuni
"canoni". Specifica, l'articolo 108 del d.lgs. 42/04, che la determinazione
del prezzo di concessione è attribuito al responsabile di ogni singola
struttura basandosi sul tipo e la durata delle riprese, sulle caratteristiche
dei soggetti e soprattutto sulle possibilità di guadagno che queste offrono.
Questa
limitazione, comunque, è relativa unicamente ai beni che siano di proprietà
dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle
Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto
dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto del decreto
legislativo nr. 42/04. In modo sostanziale, se le riprese fotografiche
costituiscono un pericolo per le opere d’arte e/o concorrono con gli interessi
economici della struttura, ancorché privata, che stia pagando una concessione
per vendere in esclusiva cartoline, immagini o libri all’interno della
struttura stessa, la direzione proibisce le riprese. Quando il bene è una
proprietà privata che non sia stata dichiarata di interesse culturale, la
disponibilità ad eseguire le riprese resta a discrezione del proprietario del
bene.
Mentre,
per quanto concerne le riprese per uso strettamente personale o le riproduzioni
e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico
scientifico di musei o comunque di beni che ricadano sulla legge
sui beni culturali e del paesaggio teoricamente devono essere autorizzate dal
responsabile dell’istituto, e in ogni caso non comportano nessun pagamento. Il
fotografo, comunque, non può riprodurre né sfruttare le fotografie scattate
pregiudicando i diritti sulle opere d’arte figurative e/o architettoniche, di
titolarità esclusiva degli afferenti autori o loro aventi causa.
Questi
divieti non solo limitano la libertà del fotografo nella ripresa ma al contempo
hanno, anche, un ulteriore effetto sull’eventuale utilizzazione realizzata
abusivamente, inoltre, la normativa in esame punisce chi pur non avendo
scattato la fotografia rivela o diffonde al pubblico mediante qualsiasi mezzo
di informazione le immagini così ottenute.
In conclusione,
sono moltissimi i monumenti tutelati dalla Soprintendenza o altri enti, quindi
è sempre meglio informarsi prima di procedere ad una pubblicazione.
Le
Soprintendenze comunque, generalmente, non vendono immagini o diritti, ma
occorre fare una richiesta di pubblicazione, specificando il motivo, e poi
inserire la loro autorizzazione nello stampato.
Gli
esterni in genere sono più liberi, hanno certamente meno vincoli da parte delle
Soprintendenze, anche se ci sono numerosi casi di tutela.
Occorre
però fare attenzione che non ci siano opere contemporanee, soprattutto in
scultura, nello scatto, perché quelle sono quasi sempre soggette a restrizioni.
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