domenica 20 dicembre 2020

Il diritto d'autore ed il paesaggio urbano...

 

Il diritto d'autore ed il paesaggio urbano...

Della Dott.sa Sonia Rosini

Fotografare il paesaggio urbano, monumenti ed opere d’arte, quale diritto può vantare il proprietario nei confronti del fotografo ?

Ogni edificio o monumento che ammiriamo camminando per strada, come ogni parte creativa che lo compone, è tutelato dalla legge sul diritto d’autore.Ai sensi dell’art. 1 della legge sul diritto d'autore nonché dell’art. 2575 del codice civile, formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono:

«…. alle arti figurative, all’architettura, ….qualunque ne sia il modo o la forma di espressione» Inoltre, anche l'articolo 2 specifica che: «….. sono comprese nella protezione: .... 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura»
Pertanto, la questione di una autorizzazione a riprodurre tramite la fotografia, le suddette opere ovunque esse siano situate, si pone negli stessi termini relativi a qualsiasi altra opera dell’ingegno: l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera in ogni sua forma e modo, originale o derivato ed è, l’indiscusso titolare dei relativi diritti morali sull’opera a difesa della sua personalità.

La legge sul diritto d’autore, generalmente, consente di fotografare da luoghi pubblici, edifici o monumenti visibili pubblicamente e situazioni non private con la possibilità di divulgare le immagini, ma quando si desidera trarre un guadagno da una fotografia che rappresenta un edificio riconoscibile occorre ottenere l'autorizzazione dal proprietario e/o dall'architetto. Tuttavia, se l'artista è morto da più di 70 anni non vi è bisogno di un'autorizzazione.

Deve richiedersi un'autorizzazione ogni qualvolta un edificio è riconoscibile ed è parte principale della foto (ad esempio: un primo piano) mentre per le foto con edifici in background (nello sfondo di immagini di paesaggio) possono essere usate senza richiedere il consenso.

A seguito di quanto sopra detto, occorre procedere ad una classificazione degli immobili:

Case private: Occorre l’autorizzazione del proprietario nel caso di edifici di proprietà privata identificabili, quali case, istituzioni private, uffici, anche automobili e barche... Se però gli edifici non sono distintamente riconoscibili, non vi è la necessità di mettersi in contatto con il progettista o l'architetto perché somiglianti a migliaia di altre case. Stante che il limite fra il riconoscibile e il non-riconoscibile è piuttosto sottile ed opinabile per evitare incomprensioni per le foto di case, nel caso in cui non viene richiesta l’autorizzazione alla proprietà, è bene fotografare solo case "tradizionali", solo parzialmente e senza il giardino.

Immobili di proprietà pubblica: non occorre l’autorizzazione per pubblicare le fotografie di scuole, palazzi dello stato, tribunali, parchi…

Luoghi aperti al pubblico: si identificano in musei, gallerie, parchi dei divertimenti, fiere commerciali… classificati di pubblico dominio, dove il consenso dovrà essere richiesto al direttore o al curatore o direttamente agli organi istituzionali.

Monumenti storici: un autorizzazione non è richiesta per i monumenti storici, case o giardini, essendo gli architetti deceduti da più di 70 anni. “Un esempio: la Fontana del Tritone, a Roma, la scultura può essere fotografata poiché è di pubblico dominio in quanto, l'autore Gian Lorenzo Bernini, è morto da più di 70 anni”. In ogni modo, quando un monumento storico è trasformato o quando viene aggiunto un nuovo design ad esso, come l’illuminazione o nuovi edifici, il fotografo deve ottenere l’autorizzazione dal nuovo architetto, fino a 70 anni dopo la sua morte.

Beni culturali: Per quanto riguarda le riprese fotografiche professionali di beni culturali di proprietà dello Stato e/o che siano stati dichiarati di interesse culturale, il decreto n. 104/94 prevede il rilascio di un autorizzazione e precisa che la riproduzione di detti beni è soggetta al pagamento di alcuni "canoni". Specifica, l'articolo 108 del d.lgs. 42/04, che la determinazione del prezzo di concessione è attribuito al responsabile di ogni singola struttura basandosi sul tipo e la durata delle riprese, sulle caratteristiche dei soggetti e soprattutto sulle possibilità di guadagno che queste offrono.

Questa limitazione, comunque, è relativa unicamente ai beni che siano di proprietà dello Stato, o comunque siano in consegna al Ministero dei Beni Culturali, alle Regioni, Soprintendenze e ad altri enti pubblici territoriali in quanto dichiarati di interesse culturale, e quindi ricadano nel disposto del decreto legislativo nr. 42/04. In modo sostanziale, se le riprese fotografiche costituiscono un pericolo per le opere d’arte e/o concorrono con gli interessi economici della struttura, ancorché privata, che stia pagando una concessione per vendere in esclusiva cartoline, immagini o libri all’interno della struttura stessa, la direzione proibisce le riprese. Quando il bene è una proprietà privata che non sia stata dichiarata di interesse culturale, la disponibilità ad eseguire le riprese resta a discrezione del proprietario del bene.

Mentre, per quanto concerne le riprese per uso strettamente personale o le riproduzioni e le riprese a fini istituzionali della ricerca con rigoroso carattere tecnico scientifico di musei o comunque di beni che ricadano sulla legge sui beni culturali e del paesaggio teoricamente devono essere autorizzate dal responsabile dell’istituto, e in ogni caso non comportano nessun pagamento. Il fotografo, comunque, non può riprodurre né sfruttare le fotografie scattate pregiudicando i diritti sulle opere d’arte figurative e/o architettoniche, di titolarità esclusiva degli afferenti autori o loro aventi causa.

Questi divieti non solo limitano la libertà del fotografo nella ripresa ma al contempo hanno, anche, un ulteriore effetto sull’eventuale utilizzazione realizzata abusivamente, inoltre, la normativa in esame punisce chi pur non avendo scattato la fotografia rivela o diffonde al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione le immagini così ottenute.

In conclusione, sono moltissimi i monumenti tutelati dalla Soprintendenza o altri enti, quindi è sempre meglio informarsi prima di procedere ad una pubblicazione.

Le Soprintendenze comunque, generalmente, non vendono immagini o diritti, ma occorre fare una richiesta di pubblicazione, specificando il motivo, e poi inserire la loro autorizzazione nello stampato.

Gli esterni in genere sono più liberi, hanno certamente meno vincoli da parte delle Soprintendenze, anche se ci sono numerosi casi di tutela.

Occorre però fare attenzione che non ci siano opere contemporanee, soprattutto in scultura, nello scatto, perché quelle sono quasi sempre soggette a restrizioni.

 

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