giovedì 25 dicembre 2014

L'Ecomuseo del Litorale Romano va in vacanza:




Ecomuseo informa


L'Ecomuseo del Litorale Romano va in vacanza:
il Polo Ostiense RIAPRIRA' SABATO 10 GENNAIO 2015
il Polo di Maccarese RIAPRIRA' GIOVEDI 15 GENNAIO 2015

vi salutiamo con una foto a cui teniamo molto: Maccarese, 22 novembre 2014
i bambini delle scuole gemellate di Acilia e Ravenna, insieme, con i costumi teatrali di fine Ottocento

BUONE FESTE A TUTTI!


CRT - Cooperativa Ricerca sul Territorio
Ecomuseo del Litorale Romano
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Da Cimabue a Morandi”


SGARBI BOLOGNESI

   
 “Da Cimabue a Morandi”, è la prossima mostra di Genus Bononiae curata da Vittorio Sgarbi. Italia Nostra la giudica un oltraggio e ne chiede l’annullamento. Siamo alle solite o l’ha fatta più grossa del solito?  
 
pubblicato giovedì 18 dicembre 2014

Per una volta mette d’accordo tutti, dall’Italia a Oltreoceano. Tutti contro di lui. Perché tra i firmatari contro Vittorio Sgarbi sono Daniele Benati, il professor Carlo Ginzburg della Normale di Pisa, Antonio Pinelli dell’Università di Firenze, Keith Christiansen del Metropolitan di New York, Bruno Toscano della Fondazione Longhi, Steven Ostrow dell’Università del Minnesota, Jadranka Bentini, Anna Ottani Cavina e circa altri 120 da tutto il mondo. Per che cosa s’indignano, tanto da scrivere lettere di fuoco e levare appelli accorati? Della mostra bolognese, curata da Vittorio Sgarbi "Da Cimabue a Morandi”, che aprirà il prossimo 14 febbraio a Palazzo Fava. Toh, torniamo sul luogo del delitto, la mostra "La ragazza con l’orecchino di perla”, inaugurata nello stesso giorno di San Valentino di quest’anno. Ancora ci sono Fondazione Genus Bononiae e il Presidente di Carisbo Fabio Roversi Monaco che puntano su Bologna come città-porto per le più riuscite mostre di cassetta. 
A lanciare il niet invece stavolta è stata Italia Nostra, appellandosi anche al Ministro Franceschini, che in un agguerrito comunicato ha scritto: "Questa mostra è un insulto al pubblico, priva di alcun disegno storico e della benché minima motivazione scientifica: un insulto alle opere, trattate come soprammobili, alla memoria di Longhi e Arcangeli e naturalmente un attacco ai musei, con la colpevole connivenza di chi li dirige”, l’attacco. 
Ovviamente il Vittorio nazionale non si è fatto attendere, parlando di una «lobby di universitari a cui dà fastidio che io agisca su materie che considerano loro». In scena dovrebbero esserci 70 opere, per un periodo compreso tra ‘200 e ‘900 e la discordia pare essere proprio legata a qualche spostamento di troppo: L’estasi di Santa Cecilia di Raffaello, per esempio, dalla Pinacoteca a Palazzo Fava (poche centinaia di metri). «Quando Giotto fu spostato al palazzo Medievale o il Cimabue della Chiesa dei Servi fu utilizzato per la mostra sul ’200, nessuno ha detto nulla», ha tuonato Sgarbi che ha riservato denunce e un discorso sul "decoro”. Aggiungendo, poi: «Le opere non vanno spostate in genere, ma se spostandole riesci a raggiungere un pubblico più grande che poi le va a cercare nelle pinacoteche e nei musei, allora hai raggiunto un obiettivo». 
L’obiettivo di intortare nuovamente le masse, come successo lo scorso febbraio, e far girare l’arte come fosse un luna park alla sagra del paese? 
In questo caso si tira fuori il discorso del "far girare l’economia”. Una volta all’anno. Come le volte in cui il pubblico si muove intorno a queste mostre. La pensa invece diversamente il Direttore di Bologna Musei e del MAMbo, Gianfranco Maraniello, che commenta: «Italia Nostra ha usato un linguaggio inaccettabile, un’opinione aprioristica espressa in maniera arrogante. Il progetto è condiviso e apprezzato anche perché rinforza la volontà di fare sistema». Poi qualcuno ci spiegherà cosa significa fare sistema (e cultura?) se, come pare, la maggior parte delle opere proverrà da collezioni private [Niccolò dall’Arca dallo stesso salotto di Sgarbi] e soprattutto se la mostra resterà tra i confini dell’Emilia. Anche per il 2015 il San Valentino avrà un bel dibattito. 

OLTRE LA SIEPE. OMAGGI A GIACOMO LEOPARDI. PIOMONTI ARTE CONTEMPORANEA, ROMA


FINO AL 13.I.2015

   
 Sulla scia della recente uscita al cinema del film di Mario Martone sulla vita e il genio di Giacomo Leopardi, una collettiva di artisti rende omaggio al celebre autore marchigiano eleonora scoccia 
 
pubblicato mercoledì 24 dicembre 2014

Dopo l'apertura di uno spazio a Recanati, è nella cornice dello storico Palazzo Mattei, dimora del Leopardi durante il suo soggiorno romano e sede della galleria, che Pio Monti saluta l'illustre conterraneo attraverso 19 opere dalle inaspettate attinenze e punti di contatto con alcuni tra i più celebri testi poetici dello scrittore. 
Alessio Ancillai (Roma, 1973), Ubaldo Bartolini (Montappone, FM, 1944), Adam Berg (Tel Aviv, 1962), Andrea Boldrini (Matelica, MC, 1963), Mario Giacomelli (Senigallia, AN, 1925 - 2000),Claud Hesse (Jesi, AN, 1981), Teresa Iaria (Roma, 1968), H.H. Lim (Malesia, 1954), Tommaso Lisanti (Ferrandina, MT, 1956), Eliseo Mattiacci (Cagli, PU, 1940), Gian Marco Montesano(Torino, 1949), Francesca Monti (Macerata, 1964) - Enzo Cucchi (Morro d'Alba , AN, 1949),Mimmo Paladino (Paduli, BN, 1948), Vettor Pisani (Ischia, NA, 1934 – Roma, 2011), Roberto Pugliese (Napoli, 1982) & Tamara Repetto (Genova, 1973), Elisa Sighicelli (Torino, 1968),Salvo (Leonforte, EN, 1947), Ettore Spalletti (Cappelle sul Tavo, PE, 1940), sono autori dei lavori – alcuni creati appositamente, altri scelti per l'occasione –  che interpretano ed evocano immagini capaci di valicare il confine della famosa "siepe" del sonetto Infinito. 
L'opera Nove minuti quarantadue secondi di Roberto Pugliese & Tamara Repetto è un'istallazione del 2009 costituita da un pannello sonoro fatto di alluminio, speakers e amplificatori che, abbinato ai versi sonori suggeriti dal canto La quiete dopo la tempesta, accoglie i suoni dell'ambiente circostante e li riproduce sottoforma di suoni naturali, mentre a fare da colonna sonora all'intero progetto sono le Suggestioni Sonore di Giuliano Lombardo(Roma, 1971), composizioni nate dalla lettura delle poesie selezionate per la mostra. Associazioni nuove, che sondano il rapporto tra versi poetici e arti visive contemporanee nel contesto di un ambiente storico. Tributi vari e caratterizzati da linguaggi diversi tra loro, alcuni più moderni, altri più classici, ma tutti capaci di far emegere affinità elettive che spronano il visitatore a riflettere sull'immortale binomio arte – letteratura.

Eleonora Scoccia
mostra visitata il 17 dicembre 2014

Dal 12 dicembre al 13 gennaio 2015
Oltre la siepe. Omaggi a Giacomo Leopardi.
Pio Monti Arte Contemporanea
Piazza Mattei, 18 - (00186) Roma
Orari: Lunedì 15 – 20. Dal Martedì al Sabato 11 – 20
Ingresso Libero
Info: Tel 0668210744 - www.piomonti.com

domenica 21 dicembre 2014

5 errori da non commettere quando si affitta una casa


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La ricerca di una casa in affitto richiede tanto tempo e soprattutto molta attenzione perchè una decisione affrettata potrebbe costare molto caro. E’ bene quindi verificare con molta cura documentazione, casa, clausole e zona per non incorrere in brutte soprese. Per questo ecco i 5 errori più comuni da non commetterequando si sta per firmare un contratto d’affitto.
Non aver visitato la zona
Una casa perfetta in un quartiere che non offre servizi, negozi e mezzi pubblici potrebbe rivelarsi una scelta azzardata. Per questo, non aver visitato il quartiere o essersi informati sulla vicinanza di supermercati, i mezzi pubblici e i servizi vari, può essere un grande errore. E’ bene anche visitare la zona per il traffico, la situazione dei parcheggi e soprattutto la quiete nelle ore serali.
Soprassedere su alcune domande
A costo di sembrare eccessivamente pignoli, fate più domande possibili al vostro padrone di casa in merito all’appartamento, al condominio e alla zona: si tratta della casa in cui, per più o meno tempo, dovrete abitare, quindi accertatevi che la situazione abitativa in cui dovrete vivere non sia penalizzante per la vostra vita domestica. Fate domande sui vicini, su chi abita sotto o sopra all’appartamento che volete affittare, se il regolamento condominiale prevede restrizioni particolari, ad esempio sugli animali domestici, sulla sfruttabilità delle parti comuni come un cortile per un posto bici.
Le tasse e le bollette
Siate molto scrupolosi nella richiesta di informazioni in merito a “chi paga cosa” . Uno degli errori più comuni di chi affitta una casa infatti è non sapere come vengono ripartite le spese e chi paga le tasse (ad esempio: la tassa sui rifiuti). Accertatevi sempre che sia tutto chiaro per non incorrere poi in un multe o more.
Non effettuare controlli dell’abitazione prima del trasloco
Prima di entrare nel nuovo appartamento e trasferire i vostri mobili e i vostri effetti personali, non effettuare un controllo preventivo e documentare, in caso di danni già esistente, con fotografie, potrebbe costare molto caro. E’bene quindi avvisare sempre il padrone di casa in caso di danni non imputabili al vostro ingresso in casa.
Intervenire senza benestare del padrone di casa
Effettuare lavori, seppur minimi, all’interno di un appartamento in affitto è forse l’errore più comune commesso dai nuovi inquilini. Prima di bucare muri, ridipingere pareti o appendere quadri chiedete il permesso al vostro padrone di casa prima di incorrere in spiacevoli discussioni.

giovedì 18 dicembre 2014

B&B Rome&Suites

Ho da poco aperto un B&B nel centro di Roma a 500 mt da S.Pietro e vorrei far conoscere questa mia “creatura” a più persone possibili.
Pertanto, se prossimamente Lei o dei suoi conoscenti deciderete di trascorrere qualche giorno nella città eterna, Le riserverò il 40% di sconto sul soggiorno.
Le lascio il link del sito internet www.rome-suites.it e Le sarei grata se volesse darmi qualche suggerimento o consiglio.
Qualora apprezzasse il lavoro che ho svolto con tanta passione le lascio il link alla pagina Facebook chiedendoLe di condividerla con i suoi amici per far avere anche a loro il 40% di sconto.
Mi scuso per averLe rubato 5 minuti del Suo prezioso tempo e, sperando di averLa presto fra i nostri ospiti, La saluto cordialmente.


Marina

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Per info e prenotazioni:

Tel. 3355895126

Romesuites2013@gmail.com
www.rome-suites.it

B&B Rome&Suites
Via Gualtero Serafino n. 8
00136 Roma

ISFCI OPEn Day


Simulazione del Calcolo ISEE

Indicatore della situazione economica equivalente

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
L'indicatore della situazione economica equivalente, in acronimo ISEE, è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie nella Repubblica Italiana.
È un indicatore che tiene conto di redditopatrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).

Definizione

Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 afferma che indicatore della situazione economica equivalente è definito dal rapporto tra l'indicatore dalla somma dei redditi (indicatore della situazione economica), come indicato dalla prima parte della tabella 1 allegata al decreto - combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1 - e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
Gli elementi che concorrono alla formazione del reddito sono, secondo il decreto:
La norma individua quindi criteri unificati di valutazione della situazione economica che devono essere prodotte a quegli enti, da parte dei soggetti che richiedano prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
La produzione della situazione avviene tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica.

Dichiarazione sostitutiva unica

Chi richieda la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, questi inoltre ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità di tale dichiarazione, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare.
Inoltre gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
Essa può essere presentata all'ente erogatore della prestazione o anche alla sede INPS competente per territorio, che provvederà a trasmettere all'ente le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
L'INPS rilascerà un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi che sono necessari per il calcolo della situazione economica.
La dichiarazione, munita dell'attestazione, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al d.lgs 109/1998.

Reddito

  • L'indicatore della situazione reddituale (ISR) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando per ciascuno di essi:
    1. il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n.109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;
    2. i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
    3. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
    4. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (rilevati l'anno precedente alla data di presentazione della dichiarazione) al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo.[1]
  • Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
    1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
    2. se il canone di locazione si riferisce alla casa di abitazione e alle relative pertinenze, si indica la quota di canone unicamente riferibile all'abitazione;[2]
    3. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Patrimonio mobiliare

  • Della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:
    1. depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, o, se superiore,il valore medio della consistenza annuale;
    2. titoli di Statoobbligazionicertificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominaledelle consistenze alla data di cui al punto 1;
    3. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1;
    4. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
    5. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo di beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
    6. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;
    7. altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
    8. imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 7.
  • Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
  • Il complessivo del patrimonio mobiliare di ciascun soggetto appartenente al nucleo familiare convenzionale è assunto per difetto ai cinquecento € o ai suoi multipli.

Patrimonio immobiliare

  • L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
    1. il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Per gli immobili all'estero si considera il valore come definito in base al comma 15 dell'articolo 19 del D.L. 201/2011. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, il valore come sopra determinato (al netto del mutuo residuo) non rileva ai fini del calcolo se inferiore a una cifra di 52.500,00 euro aumentata di euro 2.500,00 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se la cifra è superiore a dette soglie si considera, ai fini del calcolo sul patrimonio, una quota pari a due terzi dell'eccedenza. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
      • l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
      • se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
      • se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
    2. il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 5. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, unafranchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo.
  • I valori patrimoniali di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Nucleo familiare

  • Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
  • I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
    1. della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
    2. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
  • I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
  • I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
    1. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
    2. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
    3. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
    4. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    5. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
  • Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
  • Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
  • Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, l'Amministrazione può assumere, mediante specifico regolamento, una composizione del nucleo familiare diversa.

Caratteristiche del nucleo familiare

  • Il valore della scala di equivalenza (VSE) è il parametro relativo alla famiglia e viene desunto in base al numero dei componenti la famiglia convenzionale e maggiorato in base alle caratteristiche della famiglia come illustrato qui di seguito:
    • Numero componenti il nucleo familiare - Parametro: 1 - 1,00 | 2 - 1,57 | 3 - 2,04 | 4 - 2,46 | 5 - 2,85
    • Maggiorazioni - Parametro: Per ogni ulteriore componente - 0,35 | Presenza nel nucleo di figli minori con un solo genitore - 0,20 | Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalidità superiore al 66% - 0,50 | Presenza di figli minori e entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa - 0,20

Modalità di calcolo

ISEE[modifica | modifica wikitesto]

  • ISR = reddito + reddito figurativo - MIN (affitto; detrazione affitto)
  • ISP = patrimonio mobiliare - franchigia + patrimonio immobiliare residenza - MAX (franchigia; debito residuo)
  • ISE = ISR + 20% ISP
  • ISEE = ISE / VSE

ISPE

  • L'indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) si calcola dividendo l'importo dell'ISP per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ai componenti del nucleo familiare.

ISEEU

Le modalità di calcolo dell'ISEE possono essere integrate con altre per specifiche categorie di prestazioni sociali.[3]
Gli interventi per il diritto agli studi universitari, in particolare, sono regolati dall'ISEEU, nel quale:[4]
  • si considera il 50% di redditi e patrimoni dei fratelli e sorelle dello stesso nucleo familiare;
  • sono calcolati i redditi e patrimoni posseduti all'estero;
  • il reddito e i patrimoni dello studente avente nucleo familiare a sé stante sono integrati con quelli del nucleo familiare dei genitori, a meno che lo studente sia considerato effettivamente indipendente, cioè:
    • fondatore di nuovo nucleo familiare in seguito a matrimonio, oppure
    • domiciliato in residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro familiare e percipiente reddito superiore a un certo livello.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Dipartimento del tesoro - Principali Tassi di Interesse 2001200220032004200520062007200820092010.
  2. ^ [1].
  3. ^ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". Articolo 3.
  4. ^ Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". Articolo 5.

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]



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Simulazione del Calcolo ISEE

I valori ISEE risultanti da questa simulazione hanno un valore puramente indicativo e non costituiscono certificazione. Solo la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica presso uno degli enti erogatori di prestazioni agevolate, l'INPS, CAF consente di ottenere i valori ISE e ISEE validi ai fini del riconoscimento del diritto a prestazioni agevolate.
Il valore del tasso di rendimento medio annuo dei titoli utilizzato nella simulazione è determinato in base all'anno di sottoscrizione della dichiarazione selezionato.

     Modello Base
 
Anno di sottoscrizione della Dichiarazione:
Divisa di riferimento:euro     lire
Numero componenti il nucleo familiare:

Quadro B  (Barrare e compilare solo se si verifica la situazione descritta)
  Nel nucleo sono presenti n.   soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%
  Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori
  Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi qui dichiarati

Quadro C
La casa di abitazione del nucleo è: di proprietà    in locazione
Canone annuale della locazione, previsto dal contratto: 
(in caso di comodato e simili, specificare locazione con canone zero; nei casi di diritto reale di godimento specificare proprietà, vedi ancheDomande&Risposte - Quadro C)


     Modelli Allegati

Quadro F4
 
Somma dei redditi (IRPEF e IRAP) di tutti i componenti il nucleo:

Quadro F5
Somma dei patrimoni mobiliari di tutti i componenti il nucleo:

Quadro F6
Valore ICI delle quote parti dell'immobile di abitazione di proprietà dei componenti il nucleo:
Mutuo residuo dell'immobile di abitazione a carico dei componenti il nucleo:
Somma dei valori ICI al netto dell'eventuale mutuo residuo degli altri immobili di proprietà dei componenti il nucleo (la detrazione del mutuo deve essere applicata singolarmente su ogni immobile, in caso di differenze negative considerare il valore pari a zero; quindi sommare le differenze così ottenute):



     Risultato della simulazione
Valore ISE
Scala Equivalenza
Valore ISEE
Indice di rendimento utilizzato nel calcolo