Indicatore della situazione economica equivalente
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Definizione
Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 afferma che indicatore della situazione economica equivalente è definito dal rapporto tra l'indicatore dalla somma dei redditi (indicatore della situazione economica), come indicato dalla prima parte della tabella 1 allegata al decreto - combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1 - e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
Gli elementi che concorrono alla formazione del reddito sono, secondo il decreto:
La norma individua quindi criteri unificati di valutazione della situazione economica che devono essere prodotte a quegli enti, da parte dei soggetti che richiedano prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
La produzione della situazione avviene tramite la presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica.
Dichiarazione sostitutiva unica
Chi richieda la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, questi inoltre ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità di tale dichiarazione, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Inoltre gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
Essa può essere presentata all'ente erogatore della prestazione o anche alla sede INPS competente per territorio, che provvederà a trasmettere all'ente le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
L'INPS rilascerà un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi che sono necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al d.lgs 109/1998.
Reddito
- L'indicatore della situazione reddituale (ISR) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando per ciascuno di essi:
- il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'INPS e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n.109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;
- i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (rilevati l'anno precedente alla data di presentazione della dichiarazione) al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nel successivo.[1]
- Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- se il canone di locazione si riferisce alla casa di abitazione e alle relative pertinenze, si indica la quota di canone unicamente riferibile all'abitazione;[2]
- se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui al precedente paragrafo, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.
Patrimonio mobiliare
- Della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:
- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, o, se superiore,il valore medio della consistenza annuale;
- titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominaledelle consistenze alla data di cui al punto 1;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui al punto 1;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui al punto 1, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo di beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui al punto 1;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui al punto 1, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al precedente punto 7.
- Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- Il complessivo del patrimonio mobiliare di ciascun soggetto appartenente al nucleo familiare convenzionale è assunto per difetto ai cinquecento € o ai suoi multipli.
Patrimonio immobiliare
- L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
- il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Per gli immobili all'estero si considera il valore come definito in base al comma 15 dell'articolo 19 del D.L. 201/2011. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, il valore come sopra determinato (al netto del mutuo residuo) non rileva ai fini del calcolo se inferiore a una cifra di 52.500,00 euro aumentata di euro 2.500,00 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se la cifra è superiore a dette soglie si considera, ai fini del calcolo sul patrimonio, una quota pari a due terzi dell'eccedenza. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
- l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
- se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
- se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
- il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'Art. 5. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, unafranchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo.
- I valori patrimoniali di cui ai punti 1 e 2 del comma precedente rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.
Nucleo familiare
- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
- I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
- della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
- I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
- Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, l'Amministrazione può assumere, mediante specifico regolamento, una composizione del nucleo familiare diversa.
Caratteristiche del nucleo familiare
- Il valore della scala di equivalenza (VSE) è il parametro relativo alla famiglia e viene desunto in base al numero dei componenti la famiglia convenzionale e maggiorato in base alle caratteristiche della famiglia come illustrato qui di seguito:
- Numero componenti il nucleo familiare - Parametro: 1 - 1,00 | 2 - 1,57 | 3 - 2,04 | 4 - 2,46 | 5 - 2,85
- Maggiorazioni - Parametro: Per ogni ulteriore componente - 0,35 | Presenza nel nucleo di figli minori con un solo genitore - 0,20 | Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalidità superiore al 66% - 0,50 | Presenza di figli minori e entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa - 0,20
Modalità di calcolo
- ISR = reddito + reddito figurativo - MIN (affitto; detrazione affitto)
- ISP = patrimonio mobiliare - franchigia + patrimonio immobiliare residenza - MAX (franchigia; debito residuo)
- ISE = ISR + 20% ISP
- ISEE = ISE / VSE
ISPE
- L'indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) si calcola dividendo l'importo dell'ISP per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ai componenti del nucleo familiare.
ISEEU
Le modalità di calcolo dell'ISEE possono essere integrate con altre per specifiche categorie di prestazioni sociali. [3]
Gli interventi per il diritto agli studi universitari, in particolare, sono regolati dall'ISEEU, nel quale: [4]
- si considera il 50% di redditi e patrimoni dei fratelli e sorelle dello stesso nucleo familiare;
- sono calcolati i redditi e patrimoni posseduti all'estero;
- il reddito e i patrimoni dello studente avente nucleo familiare a sé stante sono integrati con quelli del nucleo familiare dei genitori, a meno che lo studente sia considerato effettivamente indipendente, cioè:
- fondatore di nuovo nucleo familiare in seguito a matrimonio, oppure
- domiciliato in residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro familiare e percipiente reddito superiore a un certo livello.
- ^ Dipartimento del tesoro - Principali Tassi di Interesse 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
- ^ [1].
- ^ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". Articolo 3.
- ^ Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390". Articolo 5.
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Simulazione del Calcolo ISEE |